Notaio Online. I legittimari… questi sconosciuti

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Lettera, penna, scrivereSempre più messaggi di posta elettronica dei lettori mi chiedono delucidazioni e chiarimenti sui legittimari e sui loro diritti.
Ma chi sono questi fantomatici legittimari?

L’argomento è molto tecnico e anche a causa di ciò spesso le idee e le opinioni comuni in materia sono confuse. Per fornire qualche chiarimento in proposito procediamo per gradi cercando di semplificare i concetti per quanto possibile. Anzitutto alcune premesse di ordine generale.

La figura dell’erede soddisfa l’esigenza politico-sociale della continuazione dei rapporti giuridici che non si estinguono con la morte del loro soggetto.
E’ erede nel nostro ordinamento giuridico colui cui è attribuita dalla legge o dalla volontà del testatore la totalità o una quota dei beni ereditari. Titolo per succedere è dunque la legge o il testamento.
La facoltà di istituire uno o più eredi mediante testamento consegue dal potere di disporre dei propri beni anche per dopo la morte, è espressione in sostanza della più generale autonomia privata.
La predetta facoltà trova tuttavia un limite proprio nei diritti dei legittimari, soggetti attivi della successione necessaria, punto di incontro fra l’autonomia privata e l’interesse della collettività.

I legittimari secondo la formulazione dell’art. 536 del codice civile, sono le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione.
L’uso del verbo “riservare” allude al contenuto imperativo delle norme poste a tutela di questi soggetti, le quali si applicano anche contro la volontà espressa dal defunto in un testamento o in atti di donazione. Per queste ragioni, i legittimari sono detti anche riservatari o eredi necessari.

A questo punto finalmente possiamo identificare i legittimari che sono il coniuge, i figli e gli ascendenti del defunto (che succedono solo in assenza di figli).

Ma cosa spetta ai legittimari?
Ai legittimari spetta una quota di una massa fittizia che va determinata non solo con riferimento al patrimonio di cui il defunto era titolare al momento della morte (c.d. relictum), bensì sommando il valore di tale patrimonio , al netto dei debiti ereditari, con il valore dei beni da lui donati direttamente o indirettamente (c.d. donatum). Gli altri diritti spettanti ai legittimari si individuano, per esempio, nei diritti di uso ed abitazione spettanti al coniuge superstite (dei quali abbiamo già parlato).

Vogliamo fare un esempio numerico?
Ammettiamo che il defunto lasci un patrimonio di 100, debiti per 20, abbia fatto donazioni per 40 e gli sopravviva un solo figlio.
Al figlio spetta, quale legittimario, la metà del patrimonio del defunto calcolato come sopra accennato, cioè 100 – 20 più 40 e dunque 60.
La legittima del figlio ammonta quindi a 60 e i beni effettivamente lasciati sono, al netto dei debiti, 80 e quindi al figlio sono riservati i 3/4 (60 :80) del relictum di 100 e cioè 75, gravati da 2/3 dei debiti ereditari (15). Il legittimario infatti, come ogni altro erede, risponde dei debiti ereditari secondo il principio dell’art. 754 c.c..

Come può tutelarsi il legittimario che all’esito dei calcoli (che prevedono ulteriori varianti le quali sono state però tralasciate visto lo scopo divulgativo della rubrica) si trovi leso nella quota a lui riservata?
Mediante la c.d. azione giudiziale di riduzione della quale magari parleremo un’altra volta. Occorre tuttavia evidenziare che la disciplina dei legittimari è una disciplina che è da anni e anche attualmente oggetto di vari disegni di legge di riforma che finora non hanno però mai visto la luce sia per la tecnicità del nostro sistema successorio, sia anche per le motivazioni sociali che la fondano.

Non posso però in proposito dimenticare le parole di un illustre giurista che esordì in un convegno sui legittimari esprimendo in maniera simpatica il suo sfavore per una disciplina legislativa che in sostanza, a suo dire, tutelava mogli fedifraghe, figli fannulloni e genitori noiosi…

Luca Donegana Notaio
www.notaiogiuliodonegana.it

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