Bracconaggio: tre persone denunciate a Colico e nel parco del Curone

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Trappole per la cattura di volatili, una denuncia a Colico

I carabinieri forestali intercettano anche due bracconieri nel parco del Curone

COLICO / MONTEVECCHIA  – Il personale della Stazione Carabinieri Forestale di Dervio, durante un servizio di controllo del territorio, ha denunciato alla Procura della Repubblica di Lecco un uomo che aveva posizionato delle trappole attive per la cattura dell’avifauna, utilizzando anche richiami vivi costituiti da uccelli appartenenti a specie protette. L’indagato è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria anche per l’utilizzo di mezzi vietati per l’attività venatoria.

Il fatto è avvenuto all’interno del terreno di proprietà del trasgressore in località Laghetto a Colico.

Gli agenti hanno provveduto alla disattivazione delle trappole, al loro sequestro ed alla liberazione degli animali detenuti illegalmente. I volatili erano costituiti da due verdoni (Carduelis chloris) e un frosone (Coccothraustes coccothraustes) ed erano confinati in tre piccole gabbie metalliche.

L’indagato rischia l’arresto da due a otto mesi o l’ammenda fino a 2000 euro secondo quanto previsto dalla legge 157 del 1992.

Al Parco del Curone

Solo qualche giorno prima, si era conclusa un’attività analoga portata avanti dalla Stazione Carabinieri Forestale di Lecco che, dopo una costante attività di sorveglianza, ha individuato e denunciato due bracconieri per caccia illegale all’interno dell’area naturale protetta del Parco Regionale di Montevecchia e della Valle del Curone in comune di Lomagna. I due erano stati sorpresi mentre attraversavano l’area protetta in atteggiamento venatorio. In questo caso la pena stabilita dalla normativa vigente prevede l’arresto fino a sei mesi e l’ammenda da euro 464 a euro 1.549.

La tutela degli animali selvatici

L’attività venatoria è disciplinata in Italia dalla Legge 157 del 1992 che tutela la fauna selvatica omeoterma (mammiferi e uccelli) presente sul territorio nazionale e recepisce le direttive europee concernenti la conservazione degli uccelli selvatici (direttiva 2009/147/CE)  e degli habitat (direttiva 92/43/CEE).

La legge 157/1992 delinea un quadro generale per la tutela della fauna selvatica, considerata ‘patrimonio indisponibile dello Stato’. L’attività venatoria è consentita in deroga a questa tutela generale e può essere svolta solo nel rispetto delle limitazioni dettate dalla legge stessa (specie cacciabili, mezzi e periodi consentiti, etc). Il non rispetto dei divieti imposti da queste limitazioni può costituire sia illecito penale, sia amministrativo, a seconda dell’infrazione commessa.