Pronto il decreto Natale: stop spostamenti 25-26 dicembre e Capodanno

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Approvato nella notte il decreto legge che blocca gli spostamenti a Natale

Entrerà in vigore da domani, 4 dicembre. Oggi il confronto con le Regioni

 

ROMA – Via libera dal Consiglio dei Ministri al decreto ‘Natale’ contenente le misure che andranno a disciplinare i giorni delle festività e che conferma la stretta agli spostamenti già annunciata dal ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenuto ieri in Parlamento (vedi articolo).

Il provvedimento vieta gli spostamenti tra regioni dal 21 dicembre al 6 gennaio e anche tra Comuni diversi da quello di residenza nei giorni di Natale, Santo Stefano e Capodanno. Inoltre è prevista la possibilità di ulteriori misure di contenimento in prossimità del Natale, indipendentemente dai livelli di rischio (rosso, arancione, giallo) e le relative norme a cui sono sottoposte le Regioni. Si attendono novità relativamente all’orario di apertura dei negozi che potrebbe essere estesa alle 21 e dei ristoranti nei giorni di festa.

Il decreto sarà discusso oggi con le Regioni ed entrerà in vigore da domani, venerdì 4 dicembre.

IL TESTO DEL DECRETO

  •  Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato, nell’ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, e nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 è vietato altresì ogni spostamento tra comuni, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
  • È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra Regione o Provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021, anche ubicate in altro Comune, ai quali si applicano i predetti divieti.
  • Con riguardo all’intero territorio nazionale, nel periodo dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 possono altresì prevedere, anche indipendentemente dalla classificazione in livelli di rischio e di scenario, specifiche misure rientranti tra quelle previste dall’articolo 1, comma 2, dello stesso decreto-legge.