Decreto Ristori: ecco nel dettaglio gli aiuti economici stanziati dal Governo

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Decreto Ristori, ecco le principali misure a sostegno dell’economia

Contributi, agevolazioni e indennità per imprese e lavoratori delle categorie colpite dai nuovi provvedimenti anti-Covid

 

LECCO – E’ stato diffuso nelle ultime ore il testo ufficiale del Decreto Ristori, varato dal Governo con misure a sostegno dell’economia e in particolare delle categorie maggiormente colpite dalle nuove norme del Dpcm.

Bar, ristoranti, palestre e piscine, diverse sono le realtà inevitabilmente coinvolte dalle ripercussioni per chiusure anticipate o sospensioni delle loro attività. Ecco quindi, nel dettaglio, le misure previste in loro aiuto e come richiederle.

Contributi a fondo perduto

E’ riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e dichiarano di svolgere come attivita’ prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 1 al presente decreto (vedi sotto). Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020

Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato di cui al precedente comma ai soggetti riportati nell’Allegato 1 che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019.

Per i soggetti che hanno gia’ beneficiato del contributo a fondo perduto, che non abbiano restituito il predetto ristoro, il contributo e’ corrisposto dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale e’ stato erogato il precedente contributo. Per i soggetti che non hanno presentato istanza di contributo a fondo perduto, e’ riconosciuto previa presentazione di apposita istanza esclusivamente mediante la procedura web e il modello approvati con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020; il contributo non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui partita IVA risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza.

L’ammontare del contributo a fondo perduto e’ determinato:

  • per i soggetti che ne hanno già beneficiato, come quota del contributo gia’ erogato
  • per i soggetti che non ne hanno ancora beneficiato, come quota del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell’istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dai commi 4, 5 e 6 dell’articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020; qualora l’ammontare dei ricavi o compensi di tali soggetti sia superiore a 5 milioni di euro, il valore e’ calcolato applicando la percentuale di cui al comma 5, lettera c), dell’articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020. Le predette quote sono differenziate per settore economico e sono riportate nell’Allegato 1 al presente decreto.

In ogni caso, l’importo del contributo di cui al presente articolo non puo’ essere superiore a euro 150.000,00.

Per i soggetti che ne hanno già beneficiato, l’ammontare del contributo e’ determinato applicando le percentuali riportate nell’Allegato 1 al presente decreto agli importi minimi di 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Allegato 1 (ARTICOLO 1) 
 
 
    =============================================================
    |               Codice ATECO                |       %       |
    +===========================================+===============+
    |493210 - Trasporto con taxi                |    100,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |493220 - Trasporto mediante noleggio di    |               |
    |autovetture da rimessa con conducente      |    100,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |493901 - Gestioni di funicolari, ski-lift e|               |
    |seggiovie se non facenti parte dei sistemi |               |
    |di transito urbano o sub-urbano            |    200,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |551000 - Alberghi                          |    150,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |552010 - Villaggi turistici                |    150,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |552020 - Ostelli della gioventu'           |    150,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |552030 - Rifugi di montagna                |    150,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |552040 - Colonie marine e montane          |    150,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |552051 - Affittacamere per brevi soggiorni,|               |
    |case ed appartamenti per vacanze, bed and  |               |
    |breakfast, residence                       |    150,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |552052 - Attivita' di alloggio connesse    |               |
    |alle aziende agricole                      |    150,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |553000 - Aree di campeggio e aree          |               |
    |attrezzate per camper e roulotte           |    150,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |559020 - Alloggi per studenti e lavoratori |               |
    |con servizi accessori di tipo alberghiero  |    150,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |561011-Ristorazione con somministrazione   |    200,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |561012-Attivita' di ristorazione connesse  |               |
    |alle aziende agricole                      |    200,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |561030-Gelaterie e pasticcerie             |    150,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |561041-Gelaterie e pasticcerie ambulanti   |    150,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |561042-Ristorazione ambulante              |    200,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |561050-Ristorazione su treni e navi        |    200,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |562100-Catering per eventi, banqueting     |    200,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |563000-Bar e altri esercizi simili senza   |               |
    |cucina                                     |    150,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |591300 - Attivita' di distribuzione        |               |
    |cinematografica, di video e di programmi   |               |
    |televisivi                                 |    200,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |591400-Attivita' di proiezione             |               |
    |cinematografica                            |    200,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |749094 - Agenzie ed agenti o procuratori   |               |
    |per lo spettacolo e lo sport               |    200,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |773994 - Noleggio di strutture ed          |               |
    |attrezzature per manifestazioni e          |               |
    |spettacoli: impianti luce ed audio senza   |               |
    |operatore, palchi, stand ed addobbi        |               |
    |luminosi                                   |    200,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |799011 - Servizi di biglietteria per eventi|               |
    |teatrali, sportivi ed altri eventi         |               |
    |ricreativi e d'intrattenimento             |    200,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |799019 - Altri servizi di prenotazione e   |               |
    |altre attivita' di assistenza turistica non|               |
    |svolte dalle agenzie di viaggio nca        |    200,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |799020 - Attivita' delle guide e degli     |               |
    |accompagnatori turistici                   |    200,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |823000-Organizzazione di convegni e fiere  |    200,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |855209 - Altra formazione culturale        |    200,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |900101 - Attivita' nel campo della         |               |
    |recitazione                                |    200,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |900109 - Altre rappresentazioni artistiche |    200,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |900201 - Noleggio con operatore di         |               |
    |strutture ed attrezzature per              |               |
    |manifestazioni e spettacoli                |    200,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |900209 - Altre attivita' di supporto alle  |               |
    |rappresentazioni artistiche                |    200,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |900309 - Altre creazioni artistiche e      |               |
    |letterarie                                 |    200,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |900400-Gestione di teatri, sale da concerto|               |
    |e altre strutture artistiche               |    200,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |920009 - Altre attivita' connesse con le   |               |
    |lotterie e le scommesse (comprende le sale |               |
    |bingo)                                     |    200,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |931110-Gestione di stadi                   |    200,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |931120-Gestione di piscine                 |    200,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |931130-Gestione di impianti sportivi       |               |
    |polivalenti                                |    200,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |931190-Gestione di altri impianti sportivi |               |
    |nca                                        |    200,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |931200-Attivita' di club sportivi          |    200,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |931300-Gestione di palestre                |    200,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |931910-Enti e organizzazioni sportive,     |               |
    |promozione di eventi sportivi              |    200,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |931999-Altre attivita' sportive nca        |    200,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |932100-Parchi di divertimento e parchi     |               |
    |tematici                                   |    200,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |932910-Discoteche, sale da ballo night-club|               |
    |e simili                                   |    400,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |932930-Sale giochi e biliardi              |    200,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |932990-Altre attivita' di intrattenimento e|               |
    |di divertimento nca                        |    200,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |949920 - Attivita' di organizzazioni che   |               |
    |perseguono fini culturali, ricreativi e la |               |
    |coltivazione di hobby                      |    200,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |949990 - Attivita' di altre organizzazioni |               |
    |associative nca                            |    200,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |960410-Servizi di centri per il benessere  |               |
    |fisico (esclusi gli stabilimenti termali)  |    200,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |960420-Stabilimenti termali                |    200,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |960905 - Organizzazione di feste e         |               |
    |cerimonie                                  |    200,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
 

Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda

Per le imprese operanti nei settori riportati nella tabella di cui all’Allegato 1, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente, il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda spetta altresi’ con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre.

Cancellazione della seconda rata IMU

Per l’anno 2020, non e’ dovuta la seconda rata dell’imposta municipale propria (IMU) concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attivita’ indicate nella tabella di cui all’allegato 1, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attivita’ ivi esercitate.

Sospensione delle procedure esecutive immobiliari nella prima casa

Fino al 31 dicembre 2020 è inefficace ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare che abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore, effettuata dal 25 ottobre 2020 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

Nuovi trattamenti di Cassa integrazione Covid per sei settimane

I datori di lavoro che sospendono o riducono l’attivita’ lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga per una durata massima di sei settimane. Le sei settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021.

I datori di lavoro che presentano domanda per periodi di integrazione relativi alle sei settimane versano un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre del 2019, pari:

  • al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attivita’ lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al venti per cento;
  • al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attivita’ lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.

Il contributo addizionale non e’ dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al venti per cento, dai datori di lavoro che hanno avviato l’attivita’ di impresa successivamente al primo gennaio 2019, e dai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020.

La presentazione della domanda:

Ai fini dell’accesso alle sei settimane, il datore di lavoro deve presentare all’Inps domanda di concessione, nella quale autocertifica la sussistenza dell’eventuale riduzione del fatturato. L’Inps autorizza i trattamenti sulla base della autocertificazione allegata alla domanda, individua l’aliquota del contributo addizionale che il datore di lavoro e’ tenuto a versare a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell’integrazione salariale.

In mancanza di autocertificazione, si applica l’aliquota del 18% di cui al comma 2, lettera Sono comunque disposte le necessarie verifiche relative alla sussistenza dei requisiti richiesti e autocertificati per l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale di cui al presente articolo, ai fini delle quali l’Inps e l’Agenzia delle Entrate sono autorizzati a scambiarsi i dati.

Le domande di accesso ai trattamenti devono essere inoltrate all’Inps, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attivita’ lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma e’ fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto-legge.

In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’Inps, il datore di lavoro e’ tenuto ad inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui e’ collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall’adozione del provvedimento di concessione.

In sede di prima applicazione, i termini sono spostati al trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore del presente decreto, se tale ultima data e’ posteriore a quella di cui al primo periodo. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

La scadenza dei termini di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 10 settembre 2020, e’ fissata al 31 ottobre 2020.

Licenziamenti bloccati

Fino al 31 gennaio 2021, resta preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facolta’ di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e restano altresi’ sospese le procedure in corso di cui all’articolo 7 della medesima legge.

Le preclusioni e le sospensioni non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attivita’ dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della societa’ senza continuazione, anche parziale, dell’attivita’, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni od attivita’ che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile, o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu’ rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori e’ comunque riconosciuto il trattamento di Naspi.

Sono altresi’ esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

Proroga del termine per la presentazione del modello 770

Il termine per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta di cui all’articolo 4, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, relativa all’anno di imposta 2019, e’ prorogato al 10 dicembre 2020.

Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione

Per i datori di lavoro privati, che hanno la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti per la competenza del mese di novembre 2020.

La sospensione si applica ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, che svolgono come attivita’ prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 1 al presente decreto i cui dati identificativi verranno comunicati, a cura dall’Agenzia delle Entrate, a INPS e a INAIL, al fine di consentire il riconoscimento ai beneficiari delle misure concernenti la sospensione.

I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del comma, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.

Reddito di emergenza

Ai nuclei familiari gia’ beneficiari della quota del Reddito di emergenza (di seguito “Rem”) e’ riconosciuta la medesima quota anche per il mese di novembre 2020, nonche’ per il mese di dicembre 2020.

Il Rem e’ altresi’ riconosciuto, per una singola quota relative alle mensilita’ di novembre e dicembre 2020, ai nuclei familiari in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:

a) un valore del reddito familiare, nel mese di settembre 2020, inferiore ad una soglia pari all’ammontare già definito dal precedente decreto sul reddito di emergenza

b) assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennita’ del decreto-legge ristori;

c) possesso dei requisiti previsti dalla normativa sul reddito di emergenza.

La domanda per le quote di Rem e’ presentata all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) entro il 30 novembre 2020 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalita’ stabilite dallo stesso.

Misure a sostegno degli operatori turistici e della cultura

I fondi di parte corrente istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita’ culturali e per il turismo sono stati incrementati di 550 milioni di euro per l’anno 2020.

Limitatamente ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli dal vivo, le disposizioni di cui all‘articolo 88, commi 1 e 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, si applicano anche a decorrere dalla data di entra in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020 e fino al 31 gennaio 2021 e i termini di cui al medesimo comma 2 decorrono dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Ai fini della concessione dell’agevolazione sono prese in considerazione le domande presentate entro il 31 dicembre 2020.

Nuova indennita’ per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo

Ai soggetti già beneficiari dell’indennita’ stabilita dal decreto legge di agosto, la medesima indennita’ pari a 1000 euro e’ nuovamente erogata una tantum.

Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, ne’ di rapporto di lavoro dipendente, ne’ di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, e’ riconosciuta un’indennita’ onnicomprensiva pari a 1000 euro.

La medesima indennita’ e’ riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, ne’ di rapporto di lavoro dipendente, ne’ di NASPI, alla data di entrata in vigore del presente decreto.

E’ riconosciuta un’indennita’ onnicomprensiva pari a 1000 euro ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attivita’ o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti:

a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;

b) lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto;

c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli stessi, per tali contratti, devono essere gia’ iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;

d) incaricati alle vendite a domicilio di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attivita’ superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla data di entrata in vigore del presente decreto e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

I soggetti alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni: titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente; titolari di pensione.

Ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati, e’ riconosciuta una indennita’ onnicomprensiva pari a 1000 euro:

a) titolarita’ nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto-legge di uno o piu’ contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;

b) titolarita’ nell’anno 2018 di uno o piu’ contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;

c) assenza di titolarita’, al momento dell’entrata in vigore del presente decreto-legge, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione, e’ riconosciuta un’indennita’, pari a 1000 euro.

L’indennita’ non concorre alla formazione del reddito. La medesima indennita’ viene erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1 gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.

Per associazioni e società sportive

Al fine di far fronte alla crisi economica delle associazioni e societa’ sportive dilettantistiche determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, e’ istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze il “Fondo per il sostegno delle Associazioni Sportive Dilettantistiche e delle Societa’ Sportive Dilettantistiche”, con una dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2020.

Il Fondo e’ destinato all’adozione di misure di sostegno e ripresa delle associazioni e societa’ sportive dilettantistiche che hanno cessato o ridotto la propria attivita’ istituzionale a seguito dei provvedimenti statali di sospensione delle attivita’ sportive. I criteri di ripartizione delle risorse cosi’ stanziate sono stabiliti con provvedimento del Capo del Dipartimento per lo Sport che dispone la loro erogazione

Disposizioni a favore dei lavoratori sportivi

Per il mese di novembre 2020, e’ erogata dalla societa’ Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 124 milioni di euro per l’anno 2020, un’indennita’ pari a 800 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le societa’ e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i quali, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attivita’.

Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non e’ riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza, del reddito di emergenza e delle prestazioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18

Le domande degli interessati, unitamente all’autocertificazione del possesso dei requisiti di cui al comma 1, sono presentate entro il 30 novembre 2020 tramite la piattaforma informatica alla societa’ Sport e Salute s.p.a.

Ai soggetti gia’ beneficiari per i mesi di marzo, aprile, maggio o giugno dell’indennita’, per i quali permangano i requisiti, l’indennita’ pari a 800 euro e’ erogata dalla societa’ Sport e Salute s.p.a., senza necessita’ di ulteriore domanda, anche per il mese di novembre 2020.

Misure urgenti di sostegno all’export e al sistema delle fiere internazionali

Le disponibilita’ del fondo rotativo sono incrementate di 150 milioni di euro per l’anno 2020. A valere sullo stanziamento di cui al primo periodo e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di aiuti di Stato, possono essere concessi, per il tramite di Simest SpA contributi a fondo perduto commisurati ai costi fissi sostenuti dal 1 marzo 2020 e non coperti da utili, misure di sostegno erogate da pubbliche amministrazioni o da altre fonti di ricavo, secondo termini, modalita’ e condizioni stabiliti con delibera del Comitato agevolazioni

Misure di sostegno alle imprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura

Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive sono riconosciuti, in via straordinaria e urgente, nel limite complessivo di 100 milioni di euro per l’anno 2020, contributi a fondo perduto a favore delle imprese operanti nelle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura. All’attuazione della misura provvede l’Agenzia delle Entrate, secondo le modalita’ previste dal medesimo decreto.

Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura

Al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura e contenere gli effetti negativi del perdurare dell’epidemia da Covid 19, alle aziende appartenenti alle predette filiere, comprese le aziende produttrici di vino e birra, e’ riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilita’ relativa a novembre 2020.

L’esonero e’ riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previsti dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell’esonero.

Il medesimo esonero e’ riconosciuto agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni con riferimento alla contribuzione dovuta per il mese di novembre 2020.

L’esonero e’ riconosciuto sui versamenti che i datori di lavoro potenziali destinatari del beneficio devono effettuare entro il 16 dicembre 2020 per il periodo retributivo del mese di novembre 2020. Per i contribuenti iscritti alla “Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni” l’esonero e’ riconosciuto sul versamento della rata in scadenza il 16 novembre 2020 nella misura pari ad un dodicesimo della contribuzione dovuta per l’anno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.

Per i datori di lavoro per i quali la contribuzione dovuta per il periodo retributivo del mese di novembre 2020, ricadente nel quarto trimestre 2020, e’ determinata sulla base della dichiarazione di manodopera agricola occupata del mese di novembre da trasmettere entro il mese di dicembre 2020, l’esonero e’ riconosciuto sui versamenti in scadenza al 16 giugno 2021.