Green pass esteso a tutti i lavoratori pubblici e privati dal 15 ottobre

Tempo di lettura: 3 minuti

L’obbligo di certificazione verde anti Covid per tutti i lavoratori

La decisione del Governo resa ufficiale dal decreto del Consiglio dei Ministri

ROMA / LECCO – Per lavorare in Italia bisognerà disporre del Green Pass: la misura, varata dal Governo, entrerà in vigore dal 15 ottobre e durerà almeno fino al 31 dicembre, al termine dello stato di emergenza, e riguarderà tutti i lavoratori, sia del comparto pubblico che del privato, compresi i liberi professionisti.

Dopo il confronto con le Regioni, si è riunito nel pomeriggio il Consiglio dei ministri, al termine dl quale il provvedimento è stato presentato in una conferenza stampa dai ministri Speranza, Brunetta, Orlando e Gelmini.

L’obbligo di certificazione verde viene dunque estesa a 23 milioni di lavoratori: “è tutto il capitale umano del Paese, che in gran parte è già vaccinato” ha spiegato il ministro Brunetta. L’obiettivo, ha sottolineato Roberto Speranza, “rendere i posti di lavori più sicuri” e spingere la campagna vaccinale.

Il Green Pass obbligatorio non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Nel lavoro pubblico

I datori di lavoro definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi

Il personale, nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque non oltre il 31 dicembre 2021, e, in ogni caso, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Nei casi di assenza ingiustificata e di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. La sospensione è disposta dal datore di lavoro o dal soggetto da lui delegato.

Nel lavoro privato

I datori di lavoro definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi.

I lavoratori, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, sono sospesi dalla prestazione lavorativa, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, e, in ogni caso, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. La sospensione è comunicata immediatamente al lavoratore interessato ed è efficace fino alla presentazione della certificazione verde COVID-19 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza.

Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di mancata presentazione della certificazione, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, e non oltre il termine del 31 dicembre 2021.

Tamponi a prezzi calmierati

Il decreto prevede inoltre che le farmacie effettuino tamponi a prezzi calmierati fino al 31 dicembre. Le tariffe dovranno essere di 15 euro per adulto e 8 euro per i minorenni.

In caso di inosservanza della disposizione, si applica nei confronti della farmacia la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1000 a euro 10.000 e il Prefetto territorialmente competente, tenendo conto delle esigenze della continuità del servizio di assistenza farmaceutica, può disporre la chiusura dell’attività per una durata non superiore a cinque giorni.