Panificatori, rinnovato il contratto collettivo nazionale

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Confartigianato plaude all’intesa sul nuovo contratto di lavoro nazionale per il settore della panificazione

Aumenti retributivi e aspetti innovativi su lavoro intermittente e delivery

LECCO  – Confartigianato Alimentazione, insieme alle altre Confederazioni artigiane e a Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil, ha firmato l’accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro dell’Area Alimentazione-Panificazione scaduto il 31 dicembre 2018.

Il contratto, che ha durata fino al 31 dicembre 2022, si applica ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle imprese artigiane del settore alimentare, delle imprese del settore panificazione, oltre alle imprese non artigiane del settore alimentare fino a 15 dipendenti, incluse le imprese della ristorazione.

Per quanto riguarda la parte economica, è stato definito un aumento retributivo, a regime da luglio 2022, pari a 77 euro per il Livello 3A del Settore Alimentare e a 74 euro per il Livello A2 del Settore Panificazione. Prevista anche l’erogazione di un importo a titolo di Una Tantum pari a 140 euro, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, e applicabile ai soli lavoratori in forza.

Per le imprese non artigiane del settore alimentare fino a 15 dipendenti l’aumento retributivo a regime sarà di 83,62 euro al 5° Livello. Per le imprese della ristorazione che svolgono attività di somministrazione sono invece state definite per la prima volta tabelle retributive specifiche.

Quanto alla parte normativa, è stata aggiornata la disciplina sul contratto a termine con la reintroduzione delle causali previste dalle parti contrattuali, rafforzata la normativa sulla stagionalità e introdotto per la prima volta il lavoro intermittente per l’assunzione dei lavoratori che svolgono attività di delivery a domicilio.

“L’accordo – sottolinea Luca Butti, presidente categoria Alimentaristi Confartigianato Imprese Lecco – è il risultato di una lunga fase di trattative avvenute in piena fase pandemica e ha il merito di confermare il ruolo del contratto collettivo nazionale di lavoro quale strumento di tutela e garanzie per imprese e lavoratori in questa difficile fase di uscita dalla crisi. In particolare, il nuovo contratto contiene aspetti innovativi per quanto riguarda il lavoro intermittente e le attività di delivery a domicilio, i contratti a termine e prevede soluzioni di welfare adeguate ai settori interessati”.

Un’altra notizia positiva – e attesa- per il settore della panificazione. Il Consiglio di Stato ha confermato l’obbligo di “previo confezionamento” del pane parzialmente precotto e soggetto a completamento di cottura presso il punto vendita.

La sentenza 7/10/21 n.6677 scioglie un nodo cruciale per il settore, esploso a gennaio 2021, quando i NAS hanno sequestrato in un supermercato di Lecce 23 Kg di pane precotto in vendita negli espositori durante un normale controllo ispettivo. Il sequestro è avvenuto dopo aver riscontrato che un cliente, senza dotarsi degli appositi guanti messi a disposizione dal punto vendita, aveva toccato diverse unità di pane precotto non preconfezionate all’interno dell’apposito erogatore prima di scegliere quella da acquistare. Successivamente, il TAR della Puglia ha rigettato il ricorso dell’operatore della distribuzione, dichiarando che i requisiti di sicurezza alimentare non possono essere rispettati nei casi in cui l’imballaggio dei prodotti sia ad opera del cliente che preleva il pane disposto in espositori self service.

A seguito della sentenza del Consiglio di Stato, quindi, diventa illegittima la modalità di confezionamento del pane precotto ad opera del cliente, in quanto non garantirebbe gli standard di igiene e di sicurezza alimentare. Viene perciò confermato l’obbligo di preconfezionamento opportunamente dotato di etichetta – realizzata secondo indicazioni previste dalla normativa vigente – che fornisca un’informazione completa al consumatore circa la natura del prodotto e l’obbligo di collocare il pane precotto in vendita in comparti separati da quelli in cui viene disposto quello fresco.

In questo modo, il commercio del pane sfuso non fresco, prassi purtroppo frequente nella GDO, non potrà più comportare rischi per il consumatore che, ignaro, rischierebbe altrimenti di acquistare un prodotto precedentemente manipolato da altri clienti. La sentenza avrà infine un riscontro positivo su tutti i produttori di pane fresco artigianale e sulle imprese di panificazione, in quanto tali norme igienico-sanitarie sui prodotti industriali consentiranno al consumatore l’immediata loro riconoscibilità e distinzione dal pane fresco artigianale.