Che confusione! Sì al trekking, no alle passeggiate in montagna

Tempo di lettura: 2 minuti

Il trekking viene considerata attività sportiva

Si può praticare individualmente e nei confini del proprio comune

LECCO – Dopo un sabato fatto di passi avanti e marce indietro, permessi e poi divieti, voci e pareri discordanti (con relativa confusione per tutti i cittadini) i sindaci della provincia di Lecco, attraverso una lettera congiunta, hanno cercato di fare chiarezza una volta per tutte su attività motoria e attività sportiva in montagna rispetto all’applicazione del Dpcm 3 novembre 2020.

Tuttavia agli occhi dei cittadini risulta difficile fare una distinzione precisa tra “passeggiata in montagna” e trekking. Infatti, stiamo ricevendo telefonate e messaggi per avere chiarimenti in merito, in quanto la gente, in concreto, vuole sapere se può andare al San Martino, piuttosto che al Resegone o in Erna.
Fatto salvo l’obbligo di rimanere all’interno dei confini del proprio comune, il buon senso ci suggerisce di affermare che: con adeguato abbigliamento l’escursione sui sentieri rientra nella definizione di trekking e quindi attività consentita.

Crediamo (e speriamo) che davanti a norme tanto fumose e definizioni e relative interpretazioni, prevalga sempre il buonsenso dei cittadini e, in egual misura, il buonsenso di chi, queste regole, è chiamato a farle rispettare.

Di seguito la lettera congiunta dei sindaci diramata ieri, sabato:

“Dopo aver avuto una interlocuzione con la Prefettura di Lecco direttamente nella persona del Prefetto Dott. De Rosa, a seguito dell’emanazione della circolare da parte del Capo di Gabinetto del Ministero della Salute in data odierna, precisiamo che, salvo il divieto assoluto di oltrepassare i confini geografici del proprio Comune di residenza:

  • l’attività motoria, intendendosi per tale attività, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo la camminata e/o passeggiata, può essere svolta esclusivamente nei pressi o meglio nelle vicinanze della propria abitazione (ricordiamo che nel primo lockdown era stato precisato che per vicinanza o pressi dell’abitazione si intendevano 200 metri). Ad oggi non è stata specificata la distanza ma è fortemente raccomandato attenersi a tale distanza;
  • l’attività sportiva, intendendosi per tale attività, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo la corsa, l’uso della bicicletta (ma anche trekking o nordik walking), può essere svolta anche lontano dalla propria abitazione ma comunque entro e non oltre i limiti del proprio Comune di residenza.

Preciso che tutte queste attività consentite debbono essere svolte esclusivamente in forma individuale.

La passeggiata in montagna è vietata, non rientrando in nessuna di queste condizioni.

Siamo assolutamente certi della vostra comprensione e del vostro senso di responsabilità. Il sacrificio di queste due settimane potrebbe venire ripagato con il passaggio in ‘zona arancione’ o, meglio ancora, in ‘zona gialla’ permettendoci così di tornare alla nostra vita normale ma soprattutto al grandissimo risultato di essere tutti in salute. Vi pongo solo una domanda su cui riflettere: quindici giorni di sacrifici per vivere una vita di libertà e salute sono troppi?”.

Dpcm. No alle camminate in montagna, posizione unitaria dei sindaci (ma il trekking sì…)