Dpcm. Trekking in montagna? Il CAI: “Si può: da soli e nel proprio comune”

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Il CAI nazionale chiarisce le misure del Dpcm in merito alle camminate in montagna

“Trekking considerato sport, possibile quindi se effettuata soli e nel Comune di residenza”

LECCO – Come accaduto a marzo, i frequentatori della montagna si staranno chiedendo cosa cambia con il nuovo Dpcm e se è ancora possibile fare camminate lungo i sentieri. Una pezza ce la mette il Club Alpino Italiano che in una nota chiarisce le misure previste in materia in base anche alla zona di rischio della propria regione.

(Una nota però smentita dai sindaci che hanno escluso questa possibilità. LEGGI QUI)

Zone rosse

Nelle regioni classificate con il colore rosso, “caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto” (oggi Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle D’Aosta), l’attività motoria è consentita solo individualmente, in prossimità della propria abitazione, a distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con l’obbligo di mascherina.

L’attività sportiva (nella quale rientra il trekking, come chiarito dalla circolare del Viminale del 16 ottobre scorso) è consentita “esclusivamente all’aperto e in forma individuale”, solo all’interno del proprio Comune di residenza.

Zone arancioni

Nelle regioni classificate con il colore arancione, “caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto” (oggi Puglia e Sicilia), il divieto di spostamento in Comuni diversi da quello di residenza è valido salvo comprovate esigenze di lavoro, studio, salute o “per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale Comune”.

Non essendo sospese in queste aree l’attività motoria e l’attività sportiva (fermo il distanziamento e il divieto di assembramento), si deve ritenere che, nel caso in cui tali attività non possano essere svolte nel proprio Comune (come nel caso dei territori di pianura) lo spostamento all’interno della propria regione, ancorché sconsigliato, sia da considerarsi possibile.

Zone gialle

Nelle regioni classificate con il colore giallo (Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Province Autonome di Trento e di Bolzano, Sardegna, Toscana, Umbria e Veneto) valgono le disposizioni già comunicate dal Cai a seguito del Dpcm del 24 ottobre: le attività in montagna, sia dei singoli che delle Sezioni, si possono svolgere, solo con il più fermo rispetto dell’utilizzo dei dispositivi di protezione, del distanziamento e con il divieto di assembramento. È però vietato recarsi in aree rosse o arancioni per praticare escursionismo o trekking.

Come per le aree arancioni, poi, sono sospese le attività all’interno delle sedi sezionali, ma tale misura non può estendersi alla possibilità di accedervi e di gestire le segreterie per attività come il tesseramento.

Serve comunque prudenza

“In ogni caso e una volta di più – affermano il presidente generale del CAI, Vincenzo Torti e il direttore Andreina Maggiore – ci permettiamo di invitare tutti non solo al doveroso rispetto delle regole, ma anche ad adottare, pur in presenza di possibilità dal punto di vista normativo, comportamenti improntati alla prudenza, al senso di responsabilità e del reciproco rispetto, sui quali, ben più che sui meri divieti, potrà fondarsi un ritorno alla normalità anche per quanto attiene la frequentazione della montagna e lo svolgimento delle nostre attività associative”,