Il nuovo attestato di presentazione energetica

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Prestazione-EnergeticaRUBRICA – Dal 1 ottobre 2015 sono diventate realtà le novità per il certificato APE, l’ Attestato di Prestazione Energetica che, come previsto dal decreto “Energia”, da due anni ha rimpiazzato il vecchio ACE (Attestato di Certificazione Energetica). Ad imporre i nuovi criteri e requisiti per l’APE sono i tre decreti attuativi pubblicati in Gazzetta Ufficiale il 16 luglio 2015 che hanno appunto introdotto le disposizione tecniche per l’introduzione del nuovo APE. Lo scopo della riforma è quello di superare frammentazioni locali e geografiche in nome di una normativa più omogenea e uniforme su tutto il territorio italiano. Il nuovo certificato infatti è valido a livello nazionale; inoltre la nuova normativa vuole aggiornare le disposizioni italiane in materia uniformandole a quelle europee.

Le tre novità più importanti sono:

– Nel nuovo APE, oltre la qualità energetica dell’immobile, sono indicati dati riguardanti il contenimento dei consumi energetici per il riscaldamento e il raffrescamento, le emissioni di anidride carbonica e l’energia esportata.

– La classe energetica di un immobile viene calcolata in base all’energia primaria non rinnovabile. Le classi energetiche passano da 7 a 10, dalla A4 (la migliore) alla G (la peggiore). Il certificato vale 10 anni.

– Vengono inserite le proposte per migliorare la classe dell’edificio, come ristrutturazioni e interventi di riqualificazione energetica. Prima queste indicazioni si potevano dare o non dare a discrezione del Certificatore, ora invece diventano obbligatorie.

Per l’obbligatorietà dell’APE, il riferimento legislativo resta quello all’articolo 6 del decreto legislativo 192/2005. Mentre l’ACE era necessario solo in caso di vendita dell’immobile, l’APE viene richiesto in tutte le ipotesi di trasferimento di immobili a titolo gratuito o di nuova locazione di edifici. In caso di locazione con cedolare secca va specificato nel contratto che l’inquilino ha visionato ed è provvisto di copia della documentazione APE dell’immobile. L’attestato APE, qualora non intervengano prima interventi di modifica che incidono sui consumi energetici, ha durata di dieci anni a decorrere dalla data di rilascio. Va da sé che sussiste l’onere di aggiornare l’APE ogni qualvolta si effettuino interventi di ristrutturazione o di riqualificazione su elementi edilizi o impianti termici idonei a modificare la classe energetica. A rilasciare l’APE sono i professionisti abilitati ex regolamento 75/2013.

Le novità sull’APE non finiscono qui. Negli allegati del decreto sopra citato viene riportato un template di annuncio di vendita o di locazione dell’immobile con la specificazione di tutti i dati da inserire obbligatoriamente. Vengono inoltre specificati i criteri di controllo della qualità del servizio di certificazione energetica e le istruzioni per la raccolta dei dati attraverso il nuovo sistema informativo SIAPE. Questo serve a contrastare la diffusione di annunci per APE a prezzi scontati online senza neppure il sopralluogo dell’immobile. Ricordiamo che in caso di trasgressione delle suddette regole sono previste sanzioni economiche:

una sanzione per il certificatore da 700 e 4.200 euro per APE non corretto;

una sanzione a carico del direttore dei lavori da 1.000 a 6.000 euro in caso di omessa presentazione dell’APE al Comune;

una sanzione che grava sul costruttore o sul proprietario da 3.000 a 18.000 euro in caso di mancata redazione dell’APE per edifici nuovi, ristrutturati, messi in vendita o in locazione

Paramatti&Associati
Ing. Marco Fossati – Geom. Simone Paramatti

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Amm. unico geom. Simone Paramatti
Paramatti & Associati s.r.l.
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