L’Avvocato in un click. Scuola Pubblica o Privata? Nel conflitto tra genitori decide il giudice

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RUBRICA – Proprio in questi giorni molte famiglie sono alla presa con la scelta della scuola per i propri figli: scelta fondamentale, ma che spesso crea contrasti anche tra i coniugi, ancor più tra genitori separati o divorziati.

Vigente il principio dell’affidamento condiviso, i genitori anche separati dovrebbero decidere insieme quale sia la scuola migliore e più adatta alle esigenze dei propri figli. In caso di conflitto, la scelta viene rimessa al Giudice, su istanza di uno dei genitori, che fissata l’udienza e ascoltate le ragioni di entrambi assumerà la decisione più adeguata al caso di specie, sempre avendo come primo riferimento il ‘best interest’ del minore.

Trattasi con tutta evidenza di un’evenienza non auspicabile, dato che anche il termine di una relazione affettiva non coincide con la fine del rapporto genitoriale, ruolo che papà e mamma dovrebbero essere in grado di svolgere con serietà, senza far prevalere i loro contrasti personali.

Detto ciò, purtroppo non sono pochi i casi di conflitto in cui la scelta viene sottoposta ai Tribunali, in particolare quanto alla scelta tra scuola pubblica o privata e\o paritaria, che ha anche ricadute economiche di un certo rilievo.

I giudicanti, fino a poco tempo fa nella stragrande maggioranza dei casi, optavano per l’istruzione pubblica, in quanto in grado di offrire adeguata istruzione.

Questa preferenza per l’istruzione pubblica è venuta mano a mano ad essere derogata, in considerazione della necessità – ormai pacifica – di dover valutare caso per caso, tenendo sempre presente il ‘best interest of the child’. In questo indirizzo vanno lette le due pronunce dei Tribunali di Milano, sez. IX, decr. 2/02/2017 e di Torino, ord. 25/08/2016, che sciogliendo il conflitto sorto tra i genitori si sono espressi a favore della scelta per la scuola privata.

Vediamo su quali principi sono basate dette decisioni:

– anzitutto sulla valutazione delle indicazioni del singolo caso concreto, delle fragilità del minore, della prosecuzione del percorso scolastico già intrapreso, sia rispetto alla continuità didattica che dell’eventuale disagio del minore in caso di nuovo inserimento in altro istituto (ad esempio se già il minore frequenti scuole private ed abbia, quindi, intessuto una rete di rapporti umani e amicali, ancor più fondamentali nei casi di minori con genitori separati), della condizione economico-famigliare;

– viene data importanza anche alla qualità formativa offerta dalla scuola privata, all’apprendimento delle lingue straniere già in tenera età;

– in tale scelta, ove possibile, i giudicanti privilegiano l’ascolto del minore, volto a comprendere i suoi reali desideri ed aspirazioni, non mediati dai conflitti tra i genitori.

Il tutto mettendo al centro l’interesse del minore che non deve mai subire le conseguenze delle diatribe tra i genitori sulla sua pelle, tantomeno nella scelta scuola fondamentale per il suo futuro.

Dopo la scelta della scuola si passa poi alla questione di chi dovrà sopportarne la spesa (che purtroppo certe volte prevale rispetto a quella relativa allo sviluppo culturale ed educativo dei figli…). In linea generale il genitore che vorrebbe pretendere per il proprio figlio un’istruzione privata, dovrebbe anche assorbirsene i costi relativi.

Ma anche sul punto, sono necessari vari distinguo: in primo luogo quanto alle possibilità economiche di entrambi i genitori, quanto alla prosecuzione di scelte già adottate, per cui l’eventuale eccessiva onerosità potrebbe non essere di impedimento alla scelta del Giudice a favore di una scuola privata.

Ed ancora, al riguardo si è espressa anche la Corte Suprema di Cassazione che, nel ribadire che l’educazione dei figli (salvo casi specifici e\o determinazioni giudiziali diverse) vada condivisa tra i genitori anche quanto alla spesa, ha stabilito che il genitore che abbia assunto arbitrariamente la decisione di iscrivere il minore ad una scuola privata, non avrà diritto a vedersi rimborsate integralmente le spese come previsto in sede di accordo di separazione dall’altro genitore, che dovrà però contribuirvi per la propria quota (‘In tema di affido condiviso, la previsione dell’obbligo di provvedere alle spese necessarie per certi bisogni, non determinati né preventivamente determinabili sotto il profilo quantitativo, non può assumere altro significato che quello di un rinvio della relativa quantificazione alla concorde determinazione di assicurare la soddisfazione di tali necessità e all’individuazione delle risorse da destinarvi, conformemente alle finalità educative perseguite; è solo in questo modo, infatti, che può essere assicurata quell’effettiva compartecipazione alle scelte riguardanti la crescita e la formazione del figlio in cui si sostanzia la c.d. bigenitorialità (nella specie, la Corte ha escluso la possibilità della madre, che non aveva interpellato il marito sulla scelta della scuola della figlia, di addebitare integralmente le spese scolastiche in capo all’uomo).’ Cassazione civile, sez. I, 20/06/2012, n. 10174).

Come si vede ancora una volta dobbiamo ricordarci che ogni caso va valutato in concreto, non solo rimettendosi ai principi generali e\o alle decisioni massimate dei tribunali, e che il complesso lavoro del giudicante sta proprio in questo contemperamento dei vari interessi, ove quello del minore deve sempre prevalere, anche al fine di evitargli ulteriori disagi e dolori rispetto a quelli già patiti in conseguenza delle scelte dei ‘grandi’.

Avv. Daniela Ghisalberti
click@ghisalberti.it
C.so Martiri della Liberazione, 12 – 23900 Lecco
Tel: 0341361823 – Fax 0341362319

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