Notaio Online. Acquistare una propria casa da sposati e in comunione dei beni

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sposi_marito_moglie_nozze_matrimonioUna lettrice ha posto via mail un quesito che è utile per spiegare il tema più generale degli acquisti di beni immobili da parte di soggetti coniugati in regime di comunione legale.

La lettrice mi ha spiegato che i suoi genitori intendono comprarle una abitazione dove poi andrebbe a vivere con suo marito, col quale è in regime di comunione dei beni ed i suoi figli. I genitori non vogliono però che la casa che stanno per comprare alla figlia diventi anche del marito.

Probabilmente, ma la mail non contiene dettagli in proposito, i genitori provvederanno a pagare il prezzo dell’abitazione che la figlia acquisterà direttamente a suo nome.

In tal caso il consiglio alla lettrice è quello di fare in modo che i suoi genitori le donino titoli di Stato, quali, ad esempio, Bot, che lei provvederà poi a vendere per procurarsi la provvista necessaria all’acquisto.

Si ricordi che la donazione dei titolo di Stato dovrà avvenire esclusivamente a mezzo di atto notarile, in quanto senza dubbio non di modico valore, dovendo essere l’importo dei titoli almeno pari al prezzo che verrà pagato per l’acquisto della casa.

In sede di rogito la lettrice dovrà dichiarare che il prezzo dell’abitazione viene pagato col prezzo del trasferimento di beni personali e al rogito stesso, dovrà intervenire anche suo marito per confermare tale dichiarazione. In questo modo la casa sarà esclusa dalla comunione ed il bene sarà esclusivamente suo.

Qualora suo marito, invece, non intenda rendere tale dichiarazione, sarà necessario procedere, antecedentemente al rogito, alla scelta del regime di separazione dei beni mediante apposita convenzione matrimoniale stipulata per atto pubblico.

A questo punto occorre esaminare le ipotesi generali in cui i beni immobili acquistati da un coniuge in regime di comunione legale possono essere considerati suoi personali. La materia è regolata dall’art. 179 del codice civile.

Sono considerati anzitutto personali i beni immobili di cui ciascun coniuge era proprietario prima del matrimonio.

Sono poi personali i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione quando nell’atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione.

La fattispecie più ricorrente ed interessante è però quella prevista nell’ultimo comma dell’art. 179 c.c..
All’interno della predetta fattispecie, l’ipotesi più diffusa è quella relativa al caso sottopostomi dalla lettrice e dal quale abbiamo preso spunto inizialmente.

Un bene immobile può infatti, fra l’altro, essere considerato personale quando esso sia acquistato col prezzo del trasferimento di altri beni personali indicati dall’art. 179 c.c. o col loro scambio, a condizione che ciò si dichiarato dal coniuge acquirente nell’atto notarile e che al medesimo atto intervenga quale parte anche il coniuge non acquirente.

Occorre infine sottolineare che secondo l’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità anche il denaro può essere considerato, ove ne sussistano i presupposti, bene personale idoneo ad essere “scambiato” affinchè un coniuge, coniugato in regime di comunione legale dei beni, acquisti un bene come personale.

Ma quando sussistono i presupposti affinchè il denaro possa essere considerato personale? Secondo la giurisprudenza il denaro può essere considerato personale, ad esempio, quando esso sia accantonato su un conto corrente intestato ad uno solo dei coniugi e la sua provenienza sia ricollegabile ad un titolo che ne attesti la personalità. La medesima conclusione dovrebbe poter essere estesa, in presenza degli stessi precedenti presupposti, anche all’ipotesi di conto corrente intestato ad un solo coniuge ma rispetto al quale “il potere di firma” spetti anche all’altro coniuge.

Luca Donegana Notaio

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