Alto rischio di incendio boschivo, vietato accendere fuochi vicino ai boschi

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La Comunità Montana ricorda i comportamenti da tenere

Divieto di accensione fuochi nei boschi o a distanza inferiori a 100 metri su tutto il territorio regionale

LECCO – La Comunità Montana informa che, in applicazione delle norme relative alla difesa dei boschi dal fuoco contenute nella Legge quadro in materia di incendi boschivi n. 353/2000, nella Legge Regionale n. 31/2008 e nel Regolamento Regionale n. 5/2007, Regione Lombardia ha emanato a partire dal 22 marzo 2021 la Dichiarazione periodo ad alto rischio di incendio boschivo, con le seguenti disposizioni valide per tutta la popolazione e delle quali chiediamo la massima diffusione:

  1. Per tutta la durata del periodo di alto rischio su tutto il territorio regionale, sono applicate le norme relative alla difesa dei boschi dal fuoco di cui agli artt. 4 e 7 della Legge quadro in materia di incendi boschivi 21 novembre 2000, n. 353 e dagli articoli 45, comma 4 e 61, comma 9, della legge regionale n. 31/2008.
  2. Nell’arco temporale in cui vige il presente periodo di alto rischio di incendio boschivo il divieto di accensione, all’aperto, di fuochi nei boschi o a distanza da questi inferiori a 100 metri è assoluto, senza eccezione alcuna, su tutto il territorio regionale.
  3. Negli ambiti territoriali comunali ricadenti nelle classi di rischio 5 (per questa Comunità Montana i Comuni di Erve, Lecco, Lierna, Mandello del Lario, Torre de Busi e Valmadrera) per le trasgressioni al divieto di accendere fuochi, fare brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, utilizzare motori, fornelli o inceneritori che producano braci o faville, fumare e compiere qualsiasi altra azione che possa determinare pericolo di incendio accertate nei territori boscati e nei terreni coltivati, pascoli e incolti limitrofi alle aree boscate, si applica la sanzione amministrativa da 365,61 a 3.656,10 euro. Al di fuori degli ambiti territoriali ricadenti nella classe di rischio 5, per le trasgressioni al divieto di accendere, all’aperto, fuochi nei boschi o a distanza da questi inferiore a 100 metri accertate, si applica la specifica sanzione amministrativa da 121,87 a 365,63 euro.

In considerazione della grave situazione di emergenza sanitaria in corso, si confida nel senso di responsabilità di ciascuno al fine di non provocare ulteriori aggravi lavorativi ed occasioni di esposizione ai rischi di contagio per il personale sanitario, per le forze dell’ordine, per gli operatori dei Vigili del Fuoco e per il personale volontario antincendio boschivo.