Saldi, una doppia guida per non rimanere fregati

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Già al via le vendite scontate invernali, anche a Lecco. Vi proponiamo, “incrociate”, le indicazioni di due importanti organizzazioni (la Confcommercio e Altroconsumo), utili per capire come muoversi ed evitare possibili ‘scottature’ un’evenienza che può essere fruttuosa ma anche nascondere problemi per i consumatori.

VADEMECUM PER I SALDI
A SINISTRA QUELLO DI CONFCOMMERCIO A DESTRA QUELLO DI ALTROCONSUMO

Cambi: la possibilità di cambiare il capo dopo che lo si è acquistato è generalmente lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme (art. 1519 ter cod. civile introdotto da D.L.vo n. 24/2002). In questo caso scatta l’obbligo per il negoziante della riparazione o della sostituzione del capo e, nel caso ciò risulti impossibile, la riduzione o la restituzione del prezzo pagato. Il compratore è però tenuto a denunciare il vizio del capo entro due mesi dalla data della scoperta del difetto. Controllate che i capi siano in buone condizioni. Se il difetto viene fuori dopo l’acquisto, potrete chiedere la risoluzione del contratto: il negoziante deve restituirvi l’importo pagato oppure ridurvi il prezzo. È importante conservare lo scontrino.
2. Prova dei capi: non c’è obbligo. E’ rimesso alla discrezionalità del negoziante. Nel caso in cui il negoziante lo consenta, provate sempre l’articolo scelto: se vi pentite dell’acquisto non potrete poi cambiarlo. Infatti il cambio è a discrezione del commerciante. Quindi chiedetegli sempre se vi consentirà di effettuare un cambio e quanti giorni avete per farlo.
3. Pagamenti: le carte di credito devono essere accettate da parte del negoziante qualora sia esposto nel punto vendita l’adesivo che attesta la relativa convenzione. Un negoziante convenzionato con una carta di credito è tenuto ad accettarla sempre, anche in periodo di saldi, e a non aumentare i prezzi per pagamenti effettuati con la carta.
4. Prodotti in vendita: i capi che vengono proposti in saldo devono avere carattere stagionale o di moda ed essere suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo. Tuttavia nulla vieta di porre in vendita anche capi appartenenti non alla stagione in corso. Fate attenzione che la merce in saldo sia quella stagionale. La legge prevede, infatti, che i saldi non riguardino tutti i prodotti, ma solo quelli di carattere stagionale e articoli cosiddetti di “moda”, cioè quelli che hanno probabilità di deprezzarsi se non vengono venduti durante una certa stagione.
5. Indicazione del prezzo: obbligo del negoziante di indicare il prezzo normale di vendita, lo sconto e il prezzo finale. Ricordate che i prezzi esposti vincolano il venditore: se alla cassa viene praticato un prezzo o uno sconto diverso da quello indicato, fatelo notare al negoziante e non esitate, in caso di problemi, a far intervenire la polizia municipale.