Nella mia professione ho spesso l’occasione di parlare con clienti sposati e mi accorgo che, su vari aspetti dei rapporti patrimoniali col loro coniuge, non hanno le idee molto chiare. In particolare mi rendo conto che uno degli istituti relativi al regime patrimoniale dei coniugi sui quali vi è meno informazione è il fondo patrimoniale, quasi un “oggetto sconosciuto”, al di là delle poche nozioni che si apprendono per “sentito dire”.
Ma andiamo con ordine e per gradi.
Tutti sanno che gli sposi devono scegliere un “regime patrimoniale” che regolerà i loro rapporti economici durante la vita della famiglia ed anche i rapporti con i debitori ed i creditori del nucleo familiare.
Il regime ordinario o “legale” in Italia, cioè quello che trova applicazione se i coniugi non esprimono preferenze, è la “comunione dei beni” e prevede, semplificando, che gli acquisti effettuati dopo il matrimonio siano automaticamente di proprietà di entrambi i coniugi; il regime alternativo è chiamato “separazione dei beni” e prevede, invece, che gli acquisti possano essere compiuti dagli sposi come meglio credono cioè con la più ampia libertà di scelta: i beni potranno essere acquistati da uno solo dei coniugi o da entrambi, per quote indivise, anche diverse.
Non tutti sanno però che esiste anche un regime patrimoniale “complementare”; cioè un regime che si affianca alla separazione o alla comunione dei beni che è proprio il fondo patrimoniale.
Il fondo patrimoniale è un tipico strumento di protezione del patrimonio familiare. L’esistenza di un vincolo coniugale – questo strumento è quindi escluso per le coppie di fatto che possono però utilizzare mezzi alternativi – consente ai coniugi di destinare alcuni beni esclusivamente a “soddisfare i bisogni della famiglia”; la conseguenza è che questi beni, costituiranno un garanzia solo per “i fornitori” della famiglia, cioè risponderanno soltanto dei debiti contratti per sostenerne i costi; tutti i titolari di crediti di tipo diverso non potranno agire sui beni costituiti in fondo patrimoniale e quindi, questi beni, godranno di una protezione speciale.
Dal punto di vista della titolarità soggettiva possono essere costituiti in fondo patrimoniale beni che appartengano ad un coniuge o anche ad entrambi, sia in comunione legale, sia per quote diverse; anche un terzo estraneo può costituire dei beni in fondo patrimoniale; il fondo patrimoniale non comporta, se cioè è espressamente escluso nell’atto costitutivo, il trasferimento di proprietà, ognuno dei coniugi resta titolare dei beni sottoposti a vincolo.
Dal punto di vista oggettivo ne possono fare parte beni immobili, beni mobili registrati e titoli di credito; i diritti reali che ne possono essere oggetto sono la proprietà, l’usufrutto, l’uso, l’abitazione, la superficie e l’enfiteusi.
Non può essere invece oggetto di fondo patrimoniale un’azienda, in quanto non esiste una modalità pubblicitaria capace di segnalare l’esistenza del vincolo.
Per la costituzione del fondo è necessario un atto pubblico notarile, nella forma della convenzione matrimoniale, con l’intervento di due testimoni ed il consenso di entrambi i coniugi.
L’atto sarà soggetto a pubblicità con l’annotazione nei registri dello stato civile, a margine dell’atto di matrimonio; questa secondo la Corte di Cassazione è l’unica pubblicità, in questo caso, necessaria e sufficiente, anche per i beni immobili, ai fini dell’opponibilità ai terzi del vincolo creato con la costituzione del fondo patrimoniale.
Anche un terzo estraneo può costituire un fondo patrimoniale su beni propri con l’accettazione dei coniugi od anche redigendo un testamento che preveda la destinazione di alcuni beni ai bisogni di una determinata famiglia.
Il vincolo costituito con il fondo cessa quando il matrimonio finisce; quindi, quando viene sciolto, perchè si divorzia o perchè uno dei coniugi muore; se vi sono figli minori il fondo cesserà, comunque, anche nel caso di morte di uno dei coniugi o di divorzio, al compimento della maggiore età da parte loro. Si ritiene inoltre ormai ammissibile sciogliere anche consensualmente il fondo patrimoniale con il consenso di entrambi i coniugi e se vi sono figli minori, con l’autorizzazione della competente autorità giudiziaria.
Una volta costituito il fondo patrimoniale, la vendita dei beni oggetto di vincolo, la costituzione d’ipoteca o la costituzione di un pegno e ogni altro atto di alienazione totale o parziale, deve avvenire sempre e solo con il comune accordo degli sposi, a chiunque appartenga la proprietà; quindi, il coniuge proprietario dovrà sempre chiedere ed ottenere anche il consenso del coniuge non proprietario per alienare, ipotecare o comunque vincolare ulteriormente il bene costituito in fondo patrimoniale.
L’amministrazione ordinaria e straordinaria dei beni costituiti in fondo patrimoniale deve poi essere congiunta, come se i beni fossero di proprietà dei coniugi in regime di comunione legale.
Se vi sono figli minori i beni del fondo possono essere venduti solo con l’autorizzazione del giudice e nei soli casi di necessità od utilità evidente, almeno che in atto sia inserita una espressa deroga a tal proposito.
I beni costituiti in fondo possono essere oggetto di un’azione esecutiva solo da parte dei creditori che hanno fornito prestazioni e servizi alla famiglia, non da tutti gli altri; quindi, chi esercita attività economiche che possano esporre a responsabilità civile ed a pretese risarcitorie potrà, stipulando un fondo patrimoniale, mettere al sicuro la casa di abitazione della famiglia e tutti quei beni che servono alla famiglia. Occorre tuttavia evidenziare che il fondo patrimoniale, ricorrendo talune condizioni, può essere oggetto di un’azione giudiziale, la revocatoria ordinaria, che consente a quei creditori che subiscono un pregiudizio dalla costituzione del vincolo di chiedere al giudice che l’atto sia dichiarato inefficace anche se il loro credito non è ancora scaduto.
Inoltre l’atto costitutivo del fondo patrimoniale può essere privo di effetto se stipulato nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento del proprietario dei beni sottoposti a vincolo.
Il vincolo impresso sui beni è, come accennato in precedenza, visibile a tutti i terzi e quindi anche agli istituti di credito e perciò potrebbe darsi l’ipotesi che, se si intende contrarre un mutuo ed offrire in garanzia i beni oggetto del Fondo, le banche oppongano un rifiuto.
Luca Donegana Notaio
www.notaiogiuliodonegana.it
[clear-line]
ARTICOLI PRECEDENTI
4 novembre – Notaio Online. Testamento olografo: pubblicazione e sue patologie
16 settembre – I legittimari… questi sconosciuti
2 luglio – Acquistare una propria casa da sposati e in comunione dei beni
30 maggio – Il trattamento successorio del coniuge superstite
28 marzo – I mutui per l’acquisto della casa e l’imposta sostitutiva del 2%
21 febbraio – Comprare casa senza mutuo: soluzioni alternative
13 gennaio – Novità in tema di tassazione di acquisti immobiliari
9 dicembre – I contratti di convivenza
28 novembre – Notaio Luca Donegana: da oggi l’esperto giuridico risponde su Lecconotizie