LECCO – Riceviamo e pubblichiamo:
Il “controllo analogo”, il requisito essenziale per l’affidamento “in house providing” del servizio idrico integrato, fissato dalla normativa comunitaria, è il controllo che i Comuni eserciterebbero qualora il servizio fosse erogato direttamente dal Comune. Questo significa che i Comuni devono poter esercitare sulla società un controllo sostanziale e formale su tutti gli atti e operazioni che la società realizza limitando i poteri del Consiglio di Amministrazione al quale resterebbe solamente la funzione di gestione e di esecuzione degli indirizzi provenienti dai Comuni.
Il controllo analogo è incompatibile con la normativa del codice civile che regola le società per azioni e le società a responsabilità limitata. Nelle società per azioni, il codice civile non prevede nemmeno la possibilità di un controllo ordinario da parte dei soci. Solo con la disponibilità ad una forma di sottomissione, da parte del Consiglio di amministrazione, alle volontà dei Comuni si può realizzare una forma di controllo analogo non legale ma di fatto.
La questione, e l’eccezione di chi non condivide l’affidamento del servizio idrico a Idroservice, sta, in linea principale, nella considerazione che è irrealizzabile tale controllo in una società di secondo livello, partecipata unicamente da L.R.H., che, pure, non è assoggettabile al controllo analogo.
Provo a spiegarmi meglio con l’esempio di un atto, perfettamente legittimo dal punto di vista giuridico, realizzato senza tener conto delle volontà dei Comuni azionisti: lo spin-off realizzato nel dicembre 2012. Per sgombrare il campo da eventuali dubbi circa la legittimità dell’operazione, sottolineo che la competenza a deliberare l’operazione era del Consiglio di Amministrazione che, quindi, ha operato nel totale rispetto della legge.
Il nodo sta proprio nella questione che atti legittimi impediscono il controllo analogo e la funzione di indirizzo dei Comuni.
Nel giugno 2012 l’assemblea di Lario Reti Holding si è riunita per raccogliere il consenso e l’indirizzo per il progetto di Spin Off, in tale occasione ampiamente illustrato anche per gli aspetti economici e di prospettiva. Fin qui tutto bene.
La perplessità sorge guardando lo statuto di Lario Reti Holding. L’art. 12 dello Statuto di L.R.H., che regolamenta l’Assemblea Straordinaria, prevede, per il cambiamento dell’oggetto sociale, il voto favorevole dei 4/5 (80%) del capitale sociale. L’operazione di spin-off, di fatto, cambia l’oggetto sociale, trasformando la società da operativa in “holding” vera e propria, ma i Comuni azionisti favorevoli, nell’assemblea “straordinaria” (in realtà è un assemblea ordinaria ma nel verbale è chiamata straordinaria proprio per sottolinearne la specificità – ndr), sono stati il 66,35%, inferiore all’80%.
E’ evidente che l’indirizzo dei Comuni non è stato tenuto in alcuna considerazione poichè, in caso contrario, non disponendo del voto favorevole previsto dallo Statuto, il C.d.A. di L.R.H. non avrebbe dato esecuzione, nel dicembre 2012, all’operazione di spin-off.
Il 27 giugno prossimo L.R.H. ha convocato un’assemblea con oggetto, tra l’altro, il mandato a procedere per la fusione di Idrolario in Idroservice. Come si comporterà il CdA, che può deliberare autonomamente, se l’assemblea esprimesse un voto favorevole inferiore all’80%? procederà comunque con la delibera di fusione? Sarebbe un atto legittimo ma incompatibile con il principio dell’indirizzo e del controllo analogo. E i Comuni accetterebbero ancora una volta un atto non condiviso?
Del resto non meraviglierebbe un atteggiamento di L.R.H. autonomo rispetto alla volontà dei Comuni considerato che ha convocato un assemblea per ricevere il mandato per un’operazione non ancora definita e deliberata dai livelli istituzionali competenti, Ufficio Ato e Consiglio Provinciale. E’ in corso un acceso dibattito pubblico con riferimento al soggetto cui affidare la gestione del servizio idrico, gli enti istituzionali preposti non si sono ancora pronunciati, al di là delle tendenze, e L.R.H. procede come se fosse certa dell’affidamento a Idroservice. Non è più solo una questione di controllo analogo, è una prevaricazione nei confronti degli enti pubblici dai quali la società dovrebbe dipendere. Lascio ai lettori la definizione di un simile atteggiamento.
Remo Valsecchi – cittadino