L’Avvocato in un Click. Assegno di divorzio, finalmente la Cassazione a Sezioni Unite!

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RUBRICA – Ritorno sul tema già affrontato con l’articolo di un anno fa del 24/07/2017 sulla quantificazione degli assegni di fine matrimonio.

Finalmente sul punto, con sentenza depositata in data 11/07/2018 la Cassazione a Sezioni Unite si è espressa, mettendo fine alle polemiche succedutesi dopo le recenti sentenze delle sezioni semplici della Suprema Corte del 2017 e facendo un po’ di ordine.

Non posso non evidenziare che, proprio nel citato articolo, auspicavo che ci fosse un ritorno alla valorizzazione del singolo caso, con tutte le peculiarità che ogni vita coniugale ha nel corso della sua durata.

Proprio in questo senso va la decisione delle Cassazione a Sezioni Unite riconoscendo che nella quantificazione dell’assegno a favore dell’ex-coniuge più debole di cui all’art. 5 Legge n. 898/1970 (che recita testualmente: ‘omissis- Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive. La sentenza deve stabilire anche un criterio di adeguamento automatico dell’assegno, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria. Il tribunale può, in caso di palese iniquità, escludere la previsione con motivata decisione. Su accordo delle parti la corresponsione può avvenire in unica soluzione ove questa sia ritenuta equa dal tribunale. In tal caso non può essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico. I coniugi devono presentare all’udienza di comparizione avanti al presidente del tribunale la dichiarazione personale dei redditi e ogni documentazione relativa ai loro redditi e al loro patrimonio personale e comune. In caso di contestazioni il tribunale dispone indagini sui redditi, sui patrimoni e sull’effettivo tenore di vita, valendosi, se del caso, anche della polizia tributaria. L’obbligo di corresponsione dell’assegno cessa se il coniuge, al quale deve essere corrisposto, passa a nuove nozze. Il coniuge, al quale non spetti l’assistenza sanitaria per nessun altro titolo, conserva il diritto nei confronti dell’ente mutualistico da cui sia assistito l’altro coniuge. Il diritto si estingue se egli passa a nuove nozze.’) si deve tenere conto di tutti i parametri che possono incidere sulla situazione economica e di reddito o aver inciso nel corso della vita coniugale quali: la durata del matrimonio, l’autonomia economica in concreto anche rispetto all’età ed il contributo dato nel corso del matrimonio patrimoniale ma anche in termini di tempo dedicato alla vita familiare (anche tenendo conto degli eventuali sacrifici a livello professionale).

Nella sentenza cit. delle S.U. si legge: ‘Il giudizio di adeguatezza impone una valutazione composita e comparativa che trova nella prima parte della norma i parametri certi sui quali ancorarsi. La situazione economico-patrimoniale del richiedente costituisce il fondamento della valutazione di adeguatezza che, tuttavia, non va assunta come una premessa meramente fenomenica ed oggettiva, svincolata dalle cause che l’hanno prodotta, dovendo accertarsi se tali cause siano riconducibili agli indicatori delle caratteristiche della unione matrimoniale così come descritti nella prima parte dell’art. 5.e. 6, i quali, infine, assumono rilievo direttamente proporzionale alla durata del matrimonio. Solo mediante una puntuale ricomposizione del profilo soggettivo del richiedente che non trascuri l’incidenza della relazione matrimoniale sulla condizione attuale, la valutazione di adeguatezza può ritenersi effettivamente fondata sul principio di solidarietà che, come illustrato, poggia sul cardine costituzionale fondato della pari dignità dei coniugi, (artt. 2,3, 29 Cost.).’ e prosegue indicando che nella quantificazione bisogna avere riguardo al fatto che le: ‘determinazioni comuni assunte in ordine alla conduzione della vita familiare, può imprimere sulla costruzione del profilo personale ed economico-patrimoniale dei singoli coniugi, non potendosi trascurare che l’impegno all’interno della famiglia può condurre all’esclusione o limitazione di quello diretto alla costruzione di un percorso professionale-reddituale.’

Una sentenza equilibrata che pone l’attenzione e valorizza i diversi elementi che caratterizzano o hanno caratterizzato la situazione personale del richiedente, il percorso e le scelte di vita della coppia, comparando tra loro vari parametri così da evitare quantificazioni ‘squilibrate’ e\o ingiustificate; una sentenza che rimette al centro anche le capacità di noi legali di rendere al meglio la posizione del nostro assistito, così da permettere al Giudice di quantificare l’assegno di divorzio con provvedimento motivato, tenendo conto della sua funzione non limitatamente assistenziale, ma anche di compensazione e riequilibrio della situazione del coniuge più debole. Questo non significa ritorno al precedente parametro del cd. ‘tenore di vita coniugale’, ma piuttosto riconoscimento e valorizzazione dell’apporto dato da ciascuno e delle scelte fatte nel corso della vita familiare, che si riflettono sulla situazione patrimoniale attuale di entrambi i coniugi.

Una sentenza che non può, quindi, che porre fine alle tante polemiche, più o meno giustificate, dell’ultimo anno.

Avv. Daniela Ghisalberti
click@ghisalberti.it
C.so Martiri della Liberazione, 12 – 23900 Lecco
Tel: 0341361823 – Fax 0341362319

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