Documenti per i minori: da oggi in Comune

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Stop alla lunghe code in Questura per il rilascio del documento di identità per i minori. Da oggi, infatti, sarà possibile ottenere la Carta di identità per i bambini direttamente presso il Comune di residenza.

In base alle nuove disposizioni del Ministero dell’Interno (circolare n. 15 del 26/5/2011 in attuazione al Decreto Legge n. 70 del 13 maggio 2011), al fine di ottenere il documento di identità per i bambini appena nati sarà sufficiente presentarsi agli sportelli dell’Ufficio Anagrafe con tre fotografie identiche e recenti dell’intestatario del documento; per i minori sarà necessaria la presenza sia di entrambi i genitori che del minore.

Il documento avrà valore anche per l’estero, purché il minore viaggi accompagnato da un genitore (unitamente al documento verrà rilasciato un certificato di nascita con paternità e maternità da conservare allegato al documento, per dimostrare la titolarità della potestà sul minore).

La nuova classificazione per il rilascio della carta d’identità diventa dunque la seguente:
Età durata documento
– da 0 a 3 anni 3 anni
– da 3 a 18 anni 5 anni
– oltre 18 anni 10 anni

Solo nel caso in cui il minore (da zero a 14 anni) viaggi all’estero con persone diverse dai genitori, sarà necessario compilare una dichiarazione allegata (moduli e spiegazioni saranno disponibili agli sportelli) da far validare in Questura.

Le nuove disposizioni relative al rilascio e alla validità (e non per espatrio) dei documenti di minori verranno applicate anche alle carte d’identità (non valide per espatrio) rilasciate ai cittadini stranieri. In tal caso, essendo il documento solo per uso interno allo Stato, sarà sufficiente per il rilascio la presenza del minore e di solo uno dei genitori.