Il monito del Prefetto ai sindaci: sì ordinanze ma nei limiti consentiti

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Il Prefetto Michele Formiglio

Dopo i provvedimenti dei Comuni per contenere spostamenti interviene il prefetto

“Potere ai sindaci nel caso di emergenze sanitarie di carattere esclusivamente locale”

LECCO – Spostarsi da un comune all’altro o addirittura tra province per fare attività motoria o sportiva? I sindaci nel lecchese, con una presa di posizione comune, hanno vietato ai cittadini di muoversi con auto o mezzi pubblici per praticare sport, andando contro l’ultimo provvedimento del Governo che invece lo consentiva.

Questo per porre un freno soprattutto agli arrivi da fuori di quanti vorrebbero approfittare dell’inizio di bella stagione per raggiungere montagne e lago. I primi cittadini temono infatti una situazione difficilmente controllabile nelle località montane e lacustri. Ognuno con proprie ordinanze, i Comuni hanno voluto messo un freno sui propri territori nella speranza che Regione Lombardia facesse chiarezza rispetto al Dpcm governativo. Un chiarimento che, però, non è arrivato.

In compenso è invece intervenuto il Prefetto Michele Formiglio che ha invitato i sindaci ad un atteggiamento di maggiore attinenza con i provvedimenti statali e regionali:

“Sono espressamente previsti specifici poteri sindacali di ordinanza per modulare il divieto di assembramento in luoghi pubblici o privati e per regolamentare la fruibilità di parchi, ville o giardini pubblici – ha spiegato il prefetto – Nel confermare il divieto di assembramento di persone in luoghi pubblici o privati – il Dpcm – conferisce al Sindaco il potere di disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare il rispetto di tale divieto”.

Il prefetto aggiunge però che “l’art. 50 comma 5 del TUEL, richiamato nella generalità delle ordinanze, attribuisce al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, il potere di adottare ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale. Lo stesso art. 50 del TUEL, al comma 6, prevede che in caso di emergenza che interessi più Comuni, ogni Sindaco “adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma” quindi Stato e Regione.

“il potere sindacale contingibile ed urgente non ha spazi di esplicazione – ricorda il prefetto – se non nei limiti espressamente consentiti, in presenza di una emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, come quella attuale in cui le circostanze richiedono un coordinamento ai livelli nazionale e regionale, peraltro ampiamente esercitato”. Quindi “le ordinanze contenenti disposizioni non in linea con quelle sopra richiamate sono inefficaci”.

Cosa cambia?

Parole di non semplice comprensione, per il comune cittadino, quelle giunte dalla Prefettura nel rivolgersi ai Comuni. Quali effetti avranno sulle ordinanze dei sindaci? Nessuna, i primi cittadini hanno ribadito la correttezza dei loro provvedimenti in una nota di chiarimento inviata alla stampa:

I sindaci ribadiscono: “Non ci si sposta in auto o con i mezzi per fare sport”