Notaio Online. I contratti di Convivenza

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Il notaio Luca Donegana

RUBRICA – NOTAIO ONLINE –

DAI NOSTRI LETTORI –  Salve, vorrei sottoporle un quesito, se possibile. Mio suocero convive con una compagna da circa 10 anni, non si vogliono sposare; ma si chiedevano se stipulando un contratto di convivenza, era prevista la possibilità che alla morte di mio suocero la pensione potesse essere lasciata in parte alla compagna,come accadrebbe se fosse sua moglie.
Grazie
A. G.

IL NOTAIO RISPONDE – Una delle mail pervenutemi dai lettori, che ringrazio di cuore per l’attenzione manifestatami, riguardava la possibilità per un soggetto di disporre della pensione di reversibilità a favore della sua convivente.

La possibilità prospettata è esclusa dalla normativa specialistica in materia ma mi fornisce l’occasione per trattare brevemente dei così detti contratti di convivenza.

Il tema è di grande rilevanza sociale ed attualità in quanto, secondo i dati diffusi dall’ISTAT relativi all’anno 2011, le coppie di fatto in Italia sarebbero quasi un milione.luca_donegana

Ricordo anzitutto che il Consiglio Nazionale del Notariato ha organizzato sabato 30 novembre 2013 (vedi articolo), con grande risposta a livello di partecipazione da parte dei cittadini, un open day presso le sue strutture periferiche (i 94 consigli distrettuali diffusi su tutto il territorio italiano) dedicato alle persone che volessero avere gratuitamente informazioni sui contratti di convivenza.

Occorre anzitutto distinguere le Unioni Civili dai Contratti di Convivenza.

In Italia a differenza che in alcuni degli altri stati europei non esiste una legge sulle così dette Unioni Civili che regoli gli aspetti personali del rapporto che si instaura all’interno di una coppia di fatto come ad esempio l’obbligo di convivenza e quello di fedeltà, che detti norme ad sull’educazione ed istruzione dei figli, nonché che disciplini il profilo successorio.

I Contratti di Convivenza invece attengono alla regolamentazione patrimoniale dei rapporti dei componenti la coppia di fatto.

I Contratti di Convivenza non sono un tipo di contratto speciale già presente nella nostra legislazione ma un insieme di istituti giuridici tipici, anche successori, che devono essere giustapposti ed organizzati per dare una risposta alle esigenze di tutela che nascono a seguito della formazione di una coppia di fatto.

Il Contratto di Convivenza, nel senso sopra inteso, è quindi pienamente efficace nel nostro ordinamento giuridico e la sua redazione con l’intervento di un Notaio, che con la forma dell’atto pubblico (non necessaria comunque per legge) si appropria del suo contenuto, ne garantisce la assoluta validità.

Ho detto che i Contratti di Convivenza riguardano solo gli aspetti patrimoniali dei rapporti della coppia di fatto, ma ciò non vuol dire che essi si debbano limitare a disciplinare il pagamento del mutuo e la proprietà della casa di abitazione.

Sarebbe ad esempio possibile che i “coniugi di fatto” in un contratto di convivenza disciplinassero come debbano essere ripartite le spese per l’istruzione di un figlio, previo ovvio accordo sulla scelta della tipologia di istruzione.

Scherzosamente si potrebbe ipotizzare una clausola nella quale uno dei due genitori, tra loro non spostati, dica : ” va bene, facciamo pure studiare nostro figlio a Oxford… purché le spese le paghi integralmente tu !!”.

A questo punto nel lettore potrebbe sorgere la consueta e giustificatissima domanda relativa al costo di un contratto di convivenza stipulato con l’assistenza di un notaio.

Premesso che un semplice consiglio chiesto al notaio (che a volte funge anche un po’ da confessore) normalmente non costa nulla, la redazione di un Contratto di Convivenza che abbracci il complesso dei rapporti patrimoniali di una coppia di fatto, avrà un costo parametrato all’entità del patrimonio.

In conclusione si può quindi ribadire che quello delle coppie di fatto è un problema sociale molto sentito al quale il notariato sta cercando di dare una risposta in assenza di una disciplina dei Contratti di Convivenza: come spesso accade i fenomeni sociali precedono le leggi che li disciplinano.

Notaio Luca Donegana

 

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