MESSAGGIO PROMOZIONALE – Quando si sente parlare di “AMIANTO” tutti inorridiscono, su questo argomento tanto si parla, ma quanto si conosce veramente? Cercheremo di fare un po’ di chiarezza insieme…
Il termine amianto (o asbesto) designa un gruppo di minerali silicatici fibrosi presenti in natura, che godono delle proprietà di essere incombustibili, con bassa conducibilità termica, resistenti ad agenti fisici e chimici, separabili meccanicamente in fasci di fibre suscettibili di tessitura. Per queste proprietà fin dai primi decenni del 900 veniva impiegato per realizzare coperture, tubazioni e serbatoi di edifici pubblici e privati a basso costo.
Ma la caratteristica fisica principale delle fibre, che ne determina la pericolosità, è quella di fratturarsi longitudinalmente, originando altre fibre estremamente sottili, che invisibili ad occhio nudo e disperse nell’aria, possono essere inalate tramite le vie respiratorie, danneggiando l’apparato respiratorio stesso: la correlazione tra malattie come l’asbestosi, il cancro del polmone, il tumore della pleura (mesotelioma) e amianto era gia’ ben nota dagli anni ’60, poi la legge n. 257 del 27 marzo 1992 ha disposto la cessazione di qualsiasi attività di produzione o impiego dell’amianto. L’amianto già istallato doveva essere denunciato ( L.R. 14/2012) presso il proprio comune entro e non oltre il 31/01/2013, al fine di permetterne il costantemente monitoraggio da parte delle autorità sanitarie. Tale denuncia è totalmente sotto la responsabilità del proprietario dell’immobile, che doveva recarsi presso appositi sportelli e compilare un test a risposta multipla inerente lo stato di conservazione dell’eternit installato nella proprietà. Una volta concluso il test veniva determinato lo “stato d’usura” e quindi anche le modalità e le tempistiche per lo smaltimento. La mancata denuncia comporta al proprietario una sanzione da € 100 a € 1500 come previsto dall’art. 5 L.R.14/2012. Al prossimo appuntamento vedremo le varie modalità di bonifica…