L’assegnazione della casa coniugale

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RUBRICA – Separarsi informati e non solo… la famiglia ed i minori

Il tema dell’assegnazione della casa familiare, in un processo di separazione e divorzio, è sempre stato uno dei problemi, sul quale si sono scontrate le più diverse opinioni in dottrina ed in giurisprudenza, dibattute tra la necessità di preservare i diritti del legittimo proprietario e la doverosa tutela della prole e del coniuge più debole.

La vastità del dibattito emerge dalle decisioni della Cassazione di questi ultimi anni che hanno inciso profondamente sull’istituto con un numero rilevante di sentenze, i cui orientamenti sono stati in buona parte recepiti nella nuova formulazione dell’art. 155 quater c.c., introdotto dalla legge 14/02/2006 n° 54.

L’art. 155 c.c., nella formulazione del codice del 1942, non faceva alcun cenno alla possibilità di attribuire la casa coniugale nel procedimento di separazione. Con la riforma del 1975, tale norma fu modificata e fu inserita la previsione secondo cui l’abitazione nella casa familiare spettava “di preferenza ed ove possibile” al coniuge affidatario dei figli. Il 1° comma dell’art. 155 quater espressamente precisa che: “Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli”.

Così, pertanto avrà diritto all’assegnazione della ex casa coniugale, indipendentemente da chi sia il proprietario, il genitore affidatario, e nel regime attuale di affidamento condiviso, il soggetto con cui vivano i figli non autonomi, cioè il “genitore collocatario”.

Dunque, secondo il criterio statuito dall’art. 155 quater, l’attribuzione dell’ex casa coniugale è connessa esclusivamente con il collocamento, (o con l’affidamento mono genitoriale)?

Nella generalità dei casi, il criterio preferenziale è rappresentato dall’interesse dei figli, avremo quindi l’assegnazione della casa al genitore affidatario, ma la norma non ha previsto alcun automatismo, quanto piuttosto una valutazione da parte del giudice.

Precisato ciò, l’interrogativo che si sono posti gli interpreti è se la presenza e la convivenza con figli, minorenni o maggiorenni non autosufficienti, costituisca una condizione essenziale indefettibile del provvedimento di assegnazione o se, diversamente, l’assegnazione possa essere disposta pur in assenza di figli allo scopo di riequilibrare le posizioni economiche dei due coniugi, venendo a costituire un elemento componente dell’assegno di mantenimento o di divorzio.

Parte minoritaria della dottrina, facendo leva soprattutto sui criteri più elastici previsti dall’art. 6, 6° c. l.div., che contemplano il riferimento anche “alle condizioni economiche dei coniugi” ed “alle ragioni della decisione” , sostiene che l’assegnazione della casa familiare debba rappresentare non solo uno strumento di garanzia e protezione dei figli, ma anche di tutela del coniuge che non abbia adeguati redditi propri e di riequilibrio delle condizioni economiche delle due parti

Accogliendo talvolta questo orientamento, la giurisprudenza meno recente ha statuito che “In ipotesi di separazione personale dei coniugi, l’assegnazione della casa familiare, in presenza di figli minori o maggiorenni non autosufficienti, spetta di preferenza e ove possibile (perciò non necessariamente) al coniuge cui vengano affidati i figli medesimi, mentre, in assenza di figli, può essere utilizzata come strumento per realizzare (in tutto o in parte) il diritto al mantenimento del coniuge privo di adeguati redditi propri”. (Cass. 11 aprile 2000 n. 4558).

Ed ancora: “il godimento della casa familiare può essere assegnato dal giudice della separazione anche al coniuge che non sia affidatario dei figli minori (e, quindi, al di fuori del caso contemplato dall’art. 155, comma 4, c.c.), qualora tale assegnazione trovi giustificazione in sede di regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi medesimi, nel senso che configuri una componente in natura dell’obbligo al mantenimento dell’uno a favore dell’altro» (Cass. 7 luglio 1997 n. 6106).

E analogamente: “nell’ipotesi in cui la casa coniugale appartenga in comproprietà ad entrambi i coniugi, manchino figli minori o figli maggiorenni conviventi con uno dei genitori, ed entrambi i coniugi rivendichino il godimento esclusivo della casa coniugale, l’esercizio del potere discrezionale del giudice della separazione non può trovare altra giustificazione se non quella che, in presenza di una sostanziale parità di diritti, può essere favorito il solo coniuge che non abbia adeguati redditi propri, al fine di consentirgli la conservazione di un tenore di vita corrispondente a quello di cui godeva in costanza di matrimonio” (Cass. 28 gennaio 1998 n. 822).

La giurisprudenza prevalente e più recente è, però, orientata a conclusioni di segno esattamente opposto, ovvero nel senso di ammettere l’assegnazione della casa di famiglia solo in presenza di figli minorenni o maggiorenni conviventi, economicamente non autosufficienti e ciò indipendentemente dal fatto che la casa sia di proprietà esclusiva di uno solo dei coniugi o in comproprietà.

Tale conclusione viene fondata sulla considerazione che l’assegnazione della casa al coniuge non proprietario (o comproprietario), in assenza dell’interesse dei figli che la giustifichi, rappresenterebbe un sacrificio eccessivo delle ragioni della proprietà dell’altro coniuge.

In effetti, già l’assegnazione in presenza di figli rende aleatoria la durata dell’attribuzione stessa, che cessa solo con il raggiungimento dell’autonomia economica dei figli; a maggior ragione ,l’assegnazione al coniuge non affidatario o non convivente implicherebbe una durata dell’attribuzione tendenzialmente pari alla vita dell’assegnatario, il che, in sostanza, rappresenterebbe una sorta di espropriazione della proprietà.

Seguendo infatti, tale indirizzo, ci si può trovare in situazioni che appaiono, (e parzialmente lo sono), ingiuste; situazioni che finiscono con il penalizzare pesantemente, il comproprietario o il proprietario esclusivo del bene, il quale pur estromesso dalla casa, rimane costretto spesso a pagare le rate successive di mutuo. L’assegnazione diventa così una espropriazione definitiva.

Avvocato Carlo Piazza
Presidente Anfi Lombardia
Responsabile Legale Associazione Figli Per Sempre Onlus
Per info : 0331 28 13 80 – segreteria@figlipersempreonlus.org

 

 

 

 

 

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