MESSAGGIO PROMOZIONALE – Il Gruppo Agenzie di Viaggio di Confcommercio Lecco, oltre a valorizzare il ruolo e la professionalità delle imprese associate, è da sempre attento al rispetto delle norme che regolano il settore e promuove una diffusione delle informazioni sul territorio. Già nel dicembre 2016 aveva voluto ricordare agli Enti locali lecchesi le novità introdotte dalla legge regionale 27/2015 per le Agenzie di Viaggio, con una lettera inviata ai sindaci degli 88 Comuni del territorio in cui chiedeva ai Comuni maggior controllo rispetto a gite, escursioni e viaggi organizzati da soggetti non autorizzati e una maggiore severità nell’intervenire contro fenomeni di abusivismo. Ora il Gruppo Agenzie di Viaggio di Confcommercio Lecco invita a porre attenzione alla Direttiva europea 2015/2302 relativa ai pacchetti turistici ed ai servizi turistici collegati, che abroga la precedente Direttiva 90/314/CEE.
“Lo scopo della nuova Direttiva è quello di aggiornare la normativa in tema di pacchetti turistici, contribuendo al corretto funzionamento del mercato interno e al conseguimento di un più elevato livello di tutela dei consumatori, il più uniforme possibile – evidenzia il presidente del Gruppo Agenzie di Viaggio di Confcommercio Lecco, Bruno Gaddi – In particolare si è messa in evidenza l’esigenza di modernizzare le regole sui pacchetti turistici alla luce del fatto che, a distanza di più di vent’anni dall’adozione della precedente direttiva, il mercato del turismo è profondamente cambiato, soprattutto con l’avvento di internet. Lo sviluppo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione hanno profondamente modificato la relazione tra l’industria del turismo e la sua clientela”.
Gli strumenti legislativi, amministrativi e regolamentari della direttiva UE 2015/2302 entreranno in vigore dal 1 luglio 2018. Molteplici le novità introdotte a partire dal concetto di “pacchetto turistico”, che andrà riferito alla combinazione di almeno due tipi di servizi turistici ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza. Tra i servizi turistici espressamente individuati dalla Direttiva vi sono, oltre ai servizi di trasporto, alloggio e noleggio di veicoli (cosidetti servizi principali) anche i servizi turistici non facenti intrinsecamente parte di quelli prima citati. Tra i diversi aspetti della normativa europea Gaddi sottolinea: “L’organizzatore del viaggio ha l’obbligo di fornire al viaggiatore, prima della conclusione del contratto, informazioni chiare e comprensibili sui principali obblighi e diritti del contratto. Inoltre, al viaggiatore deve essere rilasciata una copia del contratto contenente, oltre alle informazioni precontrattuali, una serie di informazioni aggiuntive, concernenti, tra le altre, le responsabilità e gli obblighi di assistenza a carico dell’organizzatore. L’organizzatore ha inoltre l’onere di fornire una serie di moduli informativi standard, che hanno la funzione di rendere edotti i viaggiatori dell’applicabilità della Direttiva, nonché dei loro diritti fondamentali ai sensi della stessa”.
Poi il presidente Gaddi torna sulla questione dei soggetti che organizzano gite sul territorio senza averne titolo: “E’ una problematica ancora attuale e che merita di essere ribadita con forza: servono maggiori controlli sul territorio da parte degli Enti preposti per prevenire e sanzionare fenomeni di abusivismo, anche tramite un’adeguata azione di formazione sulla legislazione in materia di viaggi, soggiorni e iniziative turistiche in genere rivolte alle associazioni, gruppi o comunità che operano nell’ambito del Comune. Perché purtroppo, nonostante le nostre raccomandazioni, restano ancora molti gli episodi di organizzatori improvvisati, non autorizzati e pertanto “illegali” che propongono gite, soggiorni, viaggi e altre iniziative turistiche a livello locale, parrocchiale e scolastico”. E continua: “A questo punto è di fondamentale importanza che vengano informati gli utenti, affinché si rendano conto delle normative di legge vigenti e prendano coscienza di cosa vuol dire acquistare un pacchetto turistico che non sia coperto da una Agenzia Viaggi autorizzata. I genitori dei ragazzi che partono per le gite e quanti si aggregano a viaggi o pacchetti turistici promossi da realtà organizzatrici non autorizzate devono sapere a cosa vanno incontro e quali possano essere le problematiche conseguenti. Questo perché gli altri soggetti non possono essere ritenuti “organizzatori tecnici” del viaggio, salvo appunto che si rivolgano per l’organizzazione effettiva e non solo come “prestanome” ad una agenzia viaggi autorizzata”. In buona sostanza deve essere chiaro per tutti che solo le agenzie di viaggio e i tour operator muniti di regolare licenza possono garantire tutte le coperture assicurative previste dalla legge e devono rispondere nei confronti dei propri clienti, come “organizzatori” del viaggio, di tutto ciò che può accadere nel corso del viaggio stesso. Gli altri soggetti che non siano agenzie di viaggio (istituzioni varie, scuole, Pro loco, parrocchie, Cral, Associazioni senza scopo di lucro…) non hanno nessuna copertura assicurativa di Responsabilità Civile che possa dare queste garanzie.
Quindi il presidente Gaddi conclude: “Vogliamo ancora una volta contribuire a creare una cultura del viaggio sicuro all’insegna del rispetto delle norme, per combattere e se possibile debellare una volta per tutte la piaga dell’illegalità che colpisce il nostro settore. Tutto il nostro impegno è profuso per portare informazioni all’utente affinché cambi atteggiamento e si informi in maniera adeguata”.