MANDELLO – Mandellesi, attenti ad accendere camini e stufe! E occhi aperti anche a dove e quando bruciare residui vegetali, paglia o sfalcio.
A mettere in guardia i cittadini sulle nuove normative in vigore è la Polizia locale, che in una nota del proprio comandante Mario Modica ricorda in primo luogo limiti e divieti relativi sia all’utilizzo di apparecchi obsoleti, ossia con rendimento inferiore al 63%, alimentati a “biomassa legnosa” (pellet di biocombustibile e legna) per il riscaldamento domestico sia in relazione appunto all’eliminazione di cumuli di vegetali.
Nel primo caso il responsabile della Polizia locale ricorda che è vietato accendere camini e stufe alimentati appunto a biomassa legnosa nel periodo compreso tra il 15 ottobre e il 15 aprile dell’anno successivo, nel caso siano presenti nell’abitazione altri impianti di riscaldamento alimentati ad esempio a gasolio o a metano e se le stesse stufe e gli stessi camini – sia aperti sia chiusi – non garantiscono un rendimento energetico uguale o maggiore al 63% e un valore di emissione di monossido di carbonio inferiore o uguale allo 0,5% in riferimento a un tenore di ossigeno del 13%, riferito ai gas secchi a 0° e a 1,013 bar.
“Per facilitare l’individuazione dei requisiti tecnici che devono essere posseduti dall’apparecchio – spiega Mario Modica – sul sito istituzionale della Regione Lombardia sono disponibili appositi elenchi redatti dalle associazioni di categoria e dai produttori di apparecchi, comprendenti i prodotti immessi sul mercato dal 1990 a oggi, nonché la specificazione del valore di rendimento energetico degli stessi. Sono quindi esclusi dal divieto gli apparecchi con buon rendimento energetico e quelli di cottura (pizzerie)”.
“La maggior parte degli impianti realizzati e messi in commercio prima del 1990 – aggiunge – non è in grado di rispettare i valori di rendimento energetico richiesti”.
In estrema sintesi e per quanto riguarda nello specifico il Comune di Mandello è dunque vietato accendere camini aperti o stufe se in casa vi è già un altro tipo di riscaldamento, camini aperti (anche in assenza di altri tipi di riscaldamento) e camini chiusi o stufe se risalgono a prima del 1990 o se non hanno un rendimento energetico “buono”.
Le sanzioni vanno da un minimo di 500 a un massimo di 5.000 euro.
Per quanto riguarda invece l’eliminazione dello sfalcio e di qualsiasi materiale agricolo o forestale si possono bruciare i residui vegetali in quantità non superiori a 3 metri steri (dove un metro stero equivale a un metro cubo di legna, comprendente anche lo spazio vuoto tra un ceppo e l’altro), per ettaro, al giorno e nel luogo stesso di produzione.
“E’ tuttavia vietato – fa presente il comandante della Polizia locale – bruciare i residui vegetali tra il 15 ottobre e il 15 aprile dell’anno successivo. In quello stesso periodo è invece consentito bruciarli per soli 2 giorni e nelle zone impervie o non raggiungibili dalla viabilità ordinaria. Chi poi intende bruciare i vegetali nel periodo dal 15 ottobre al 15 aprile dell’anno successivo dovrà comunicarlo al Comune di Mandello almeno tre giorni lavorativi prima della data della prevista. Dovranno altresì essere verificate le condizioni meteorologiche, che nella giornata in cui si procede alla combustione dovranno essere favorevoli alla dispersione degli inquinanti nell’atmosfera”.
La nota della Polizia locale precisa inoltre che è vietato bruciare altri elementi quali plastica, gomma, cartoni, terra mista a vegetali, polistirolo e ogni altro materiale diverso da ciò che è vegetale.
“E’ ovviamente responsabile della combustione – si aggiunge – chi ha appiccato il fuoco, che quindi dovrà adottare tutte le misure necessarie affinché ciò non danneggi o disturbi terzi in conseguenza all’eventuale fumo provocato.
“Chi non rispetterà la normativa in vigore – conclude Mario Modica – potrà essere oggetto di sanzioni anche di carattere penale”.