RUBRICA – La recente sentenza della Corte di Cassazione Penale, sez. III, n° 14467/2017, ha ampliato la portata della contravvenzione prevista dall’art. 674 c.p. in tema di ‘molestie olfattive’, che stabilisce: ‘Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda fino a duecentosei euro’.
La S.C. ha specificato che si deve avere riguardo al criterio della normale tollerabilità di cui all’art. 844 c.c. ‘Immissioni – Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo)del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi. Nell’applicare questa norma l’autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso.’
Il caso di specie atteneva ad un gruppo di condomini che accusavano i proprietari di un appartamento di emanare odori di cucina insopportabili.
Quanto agli elementi probatori la S.C. ha ritenuto sufficienti le dichiarazioni testimoniali e dei tecnici di parte rese nel corso del primo grado, senza necessità di disporre una perizia ad hoc.
La S.C. ha ritenuto che la prova dei fatti fosse stata raggiunta in primo grado attraverso la testimonianza delle persone offese, univoche e concordanti, atte a dimostrare il ripetersi di emissioni olfattive moleste (odori, vapori ecc…) e, come tali, configurabili il superamento della normale tollerabilità di cui all’art. 844 cit., non esistendo in tema una predeterminazione normativa dei limiti di emissioni.
La sentenza è interessante non solo quanto ai rapporti tra privati, ma ancor di più rispetto alla presenza di ristoranti e\o altre attività in condominio, che, in caso venissero ritenuti responsabili, dovranno necessariamente dotarsi di idonei strumenti di espulsioni dei cattivi odori.
Ecco un altro tipo di lite condominiale che andrà sempre più ad occupare le aule di giustizia!
Avv. Daniela Ghisalberti
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