RUBRICA – Nella separazione dei coniugi, le spese straordinarie per i figli vanno rimborsate al coniuge affidatario anche se non concordate.
Il rimborso delle spese straordinarie al coniuge affidatario dei figli, comporta sempre duri confronti tra i separati.
La Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n. 2127/2016 ha dato ragione ad una mamma che aveva ottenuto dal Giudice di Pace di Desio emissione di decreto ingiuntivo nei confronti del papà, per il rimborso del 50% della spesa dalla stessa sostenuta per le rette della scuola dei minori a lei affidati.
Il papà si opponeva al decreto, sostenendo che dette spese non erano state previamente concordate.
La Corte di Cassazione, in applicazione dell’orientamento maggioritario in tema di partecipazione alle spese straordinarie necessarie e non palesemente superflue, come nel caso delle spese per l’istruzione dei figli, ha affermato che ‘non esiste a carico del coniuge affidatario dei figli un obbligo di concertazione preventiva con l’altro coniuge in ordine alla determinazione delle spese straordinarie, nei limiti in cui esse non implichino decisioni di maggior interesse per i figli’ e che, in ogni caso, l’assenza di previo accordo tra i coniugi non ‘comporta la perdita del diritto al rimborso’.
Infine, la Suprema Corte conclude indicando che ‘il Giudice è tenuto a verificare la rispondenza delle spese all’interesse del minore mediante valutazione della commisurazione dell’entità della spesa rispetto all’utilità derivante ai figli e della sostenibilità della spesa stessa, rapportata alle condizioni economiche dei genitori.’
Ne deriva che il coniuge che ha anticipato la spesa, anche in caso dissenso espresso e\o di assenza di comunicazione quanto alla decisione di affrontarla all’altro coniuge, conserva il diritto al rimborso pro quota: sempre avendo a riguardo l’interesse superiore dei figli.
Avv. Daniela Ghisalberti
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