Coronavirus. Nuova ordinanza emessa dal Comune di Olginate

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Il sindaco Marco Passoni

OLGINATE – Nuova ordinanza per il Comune di Olginate, firmata dal sindaco Marco Passoni entrata in vigore da oggi, sabato, in linea con il Decreto Coronavirus. Ordinanza che riguarda in particolar modo i Cimiteri con la chiusura al pubblico. Chiusi anche i giochi nei bar, tabacchi e sala giochi. Chiusa anche la ciclabile e i sentieri che restano accessibili ai residenti nel limite delle norme già in essere con il Dpcm. Sospeso fino al 3 Aprile l’accesso al distributore dell’acqua. Restano in vigore i divieti di accesso ai parchi, alle aree verdi e aree gioco e ai giardini pubblici.

Di seguito l’Ordinanza firmata dal sindaco Passoni

Cimiteri di Olginate e Consonno

  1. Cimiteri di Olginate e Consonno resteranno chiusi al pubblico fino al 3 aprile 202
  2. In tale periodo l’accesso è garantito, comunque, agli organi di vigilanza sanitaria e giudiziaria nell’esercizio delle loro funzioni e per l’erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione e tumulazione di feretri o urne.
  3. Per l’estremo saluto, in fase di commiato da ogni feretro e urna cineraria, è ammessa la presenza di un numero massimo di 10 (dieci) congiunti, oltre ufficiale celebrante, sfalsando gli orari di accesso delle persone per ogni singolo evento in modo da limitare al minimo l’assembramento derivante da tali accessi. Il personale cimiteriale non è conteggiato nel limite.
  4. All’interno dei cimiteri comunali è sospesa ogni attività connessa ai servizi cimiteriali di iniziativa privata diversa da quella di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo d’ordinanza.
  5. Le operazioni di estumulazione ordinaria e di esumazione ordinaria sono sospese qualora avviate o non avviate.

Giochi

1. Gli esercizi nei cui locali, nei periodi ordinari, si svolgono attività miste (a titolo esemplificativo e non esaustivo: bar, tabacchi, sala giochi) sono autorizzati a svolgere e consentire esclusivamente le attività consentite dal Dpcm 11 marzo 2020 ed hanno l’obbligo della sospensione immediata di tutte le tipologie di gioco lecito che prevedono vincite in danaro (a titolo esemplificativo e non esaustivo: new slot, gratta e vinci, 10 e lotto) fino al 3 aprile 2020.

Pista ciclopedonale, sentieri e percorsi escursionistici

1. L’accesso alla pista ciclopedonale (dal confine con Garlate e fino al confine con Airuno), a sentieri, mulattiere e/o percorsi escursionistici, oltre che alla località Consonno, è vietato fino al 03 aprile 2020, eccetto per residenti, frontisti e organi di soccorso/vigilanza.

Distributore automatico (“casetta”) dell’acqua

1. L’accesso al distributore automatico dell’acqua (cosiddetta “casetta”) è sospeso fino al 03 aprile 2020.

Su tutto il territorio comunale fino al 3 aprile

1. è vietato l’accesso del pubblico ai parchi, alle aree verdi e aree gioco e ai giardini pubblici;
2. non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; resta consentito svolgere individualmente attività motoria entro 200 mt dalla propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;
3. gli animali da affezione potranno essere accompagnati fuori dalla propria abitazione, per le loro esigenze fisiologiche, entro e non oltre i 200 metri di distanza dall’abitazione predetta;
4. le uscite per gli acquisti, evitando di recarsi quotidianamente a fare la spesa, ad eccezione che per acquisti di farmaci, vanno limitate ad un solo componente del nucleo familiare.

Disposizioni di chiusura

1. Il Comune di Olginate si riserva di adottare ulteriori provvedimenti nel periodo considerato tenendo conto delle necessità locali a garantire la tutela della salute e delle disposizioni ministeriali e regionali anche in termine di proroga delle misure.
2. Il provvedimento contiene misure di contenimento dell’epidemia da COVID-19 ed è:
a) immediatamente esecutivo;
b) fatto obbligo a chiunque di osservarne comandi e divieti e agli organi di vigilanza di farlo rispettare con l’avvertenza che ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 il mancato rispetto è punito ai sensi dell’articolo 650 del codice penale integrabile con la fattispecie di cui al combinato disposto degli articoli 438 e 452 del codice penale;