Calolzio, il Giudice di Pace annulla la sanzione del T-Red: “Errore del Comune”

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“In assenza di una delibera della Giunta che regolamenti l’apposizione dell’apparecchio di rilevazione automatica – ha scritto il Giudice – la contestazione differita non era legittima”

CALOLZIO – A volte non serve dimostrare di non aver commesso un’infrazione per vincere una multa: basta far valere un vizio di forma. È quanto accaduto di recente a Calolziocorte, dove il Giudice di Pace di Lecco ha annullato una sanzione per il passaggio con il semaforo rosso, non per l’innocenza del conducente, ma per un errore procedurale del Comune.

La vicenda nasce nell’estate dello scorso anno quando un automobilista calolziese riceve una multa per essere passato con il rosso all’incrocio di Corso Dante Alighieri. L’infrazione era stata rilevata da un apparecchio automatico di controllo (il cosiddetto “T-Red”), installato sul semaforo. Il cittadino, però, decide di fare ricorso, contestando la legittimità del verbale.

“Le sue ragioni – ricordano dal gruppo Cambia Calolzio – si basavano su tre punti principali: mancata contestazione immediata, non adeguatamente motivata nel verbale; sssenza di una specifica delibera della Giunta comunale che autorizzasse l’uso del dispositivo automatico; difetto di motivazione sulle modalità di accertamento”.

“Il Comune di Calolziocorte si è difeso sostenendo che le immagini parlavano da sole: il veicolo aveva superato la linea di arresto con il semaforo rosso. Inoltre, ha ricordato che il Codice della Strada consente la cosiddetta “contestazione differita” – cioè la possibilità di notificare la multa senza fermare il conducente – se viene utilizzato un apparecchio omologato”.

Ma il Giudice di Pace non ha accolto questa tesi. Nella sentenza ha richiamato un principio stabilito dalla Corte di Cassazione: l’uso di dispositivi automatici per sanzionare chi passa col rosso è consentito, ma rappresenta un’eccezione e, come tale, deve essere espressamente regolamentata. In altre parole, prima di installare e utilizzare tali apparecchi, il Comune deve approvare una delibera formale di Giunta che stabilisca i criteri, le motivazioni e i luoghi di installazione. Nel caso di Calolziocorte, questa delibera non risultava esistente.

“In assenza di una delibera della Giunta che regolamenti l’apposizione dell’apparecchio di rilevazione automatica – ha scritto il Giudice – la contestazione differita non era legittima.” Di conseguenza, la multa è stata annullata. Non perché l’automobilista fosse effettivamente innocente rispetto all’infrazione, ma perché l’amministrazione comunale non aveva rispettato la procedura prevista dalla legge.

“Una vittoria di principio, dunque, che ribadisce un concetto fondamentale: anche nella lotta alle violazioni del Codice della Strada, le pubbliche amministrazioni devono essere le prime a rispettare le regole che impongono ai cittadini” concludono da Cambia Calolzio.

Sul tema è intervenuto anche il gruppo Calolziocorte BeneComune (qui l’intervento completo): “Le parole volano ma i fatti restano: di fatto la sentenza di annullamento della sanzione elevata ad un cittadino, che sarebbe stato un “Apri pista” per tutti gli altri, avrebbe obbligato il Sindaco a fare acrobazie per giustificare e rimediare al grave danno creato agli automobilisti, nonché all’immagine e alle casse del Comune di Calolziocorte”.