LECCO – Importante avvicinamento tra imprese, scuola e istituzioni, è stato, infatti, sottoscritto lo scorso 19 ottobre da Confcommercio e Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, Uiltucs-UIL l’accordo, per le imprese che applicano il CCNL Terziario, sull’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (art. 41, co. 2, lett. a), D.lgs. n. 81/2015) e sull’apprendistato di alta formazione e ricerca (art. 41, co. 2, lett. c), D.lgs. n. 81/2015).
Positivo il giudizio di Confcommercio Lecco, come evidenziato dal vicedirettore e responsabile dell’Ufficio Sindacale, Andrea Cattaneo: “Con questo importante accordo vengono avvicinate scuole, imprese e istituzioni. Un metodo virtuoso che crea un contratto vantaggioso per tutti i soggetti coinvolti e che contribuisce a creare una figura professionale adeguata alle esigenze dell’impresa e all’effettivo fabbisogno del mercato del lavoro. Le imprese che applicano il contratto del Terziario potranno assumere giovani che studiano e dare loro una opportunità concreta e di sicuro interesse”.
L’intesa prevede due diversi interventi. Per l’apprendistato di I livello, viene disciplinata la retribuzione delle ore svolte presso il datore, ferme restando le previsioni di legge per la formazione curriculare: ore di formazione svolte presso l’istituzione formativa, nessuna retribuzione (ex art. 43, co. 7); ore di formazione svolte presso il datore in base al piano curriculare, 10% della retribuzione dei lavoratori qualificati per la medesima figura professionale; ore svolte presso il datore eccedenti quelle di formazione: 1° e 2° anno, 50% della retribuzione dei lavoratori qualificati; 3° anno, 65% della retribuzione dei lavoratori qualificati; eventuale 4° anno, 70% della retribuzione dei lavoratori qualificati. Inoltre, viene introdotta una misura incentivante per la prosecuzione del rapporto a tempo indeterminato, prevedendo in questo caso un sottoinquadramento del lavoratore di un livello per ulteriori 12 mesi.
E ancora, viene disciplinata la possibilità di proseguire il rapporto in apprendistato professionalizzante per ottenere anche la qualifica contrattuale, nel rispetto delle durate massime previste dalla disciplina contrattuale per l’apprendistato professionalizzante. “In altri termini, la somma dei periodi in apprendistato di I livello e in apprendistato professionalizzante non può superare i 36 mesi ovvero i 42 e 48 per le specifiche qualifiche con durata fino a 5 anni, previste nell’accordo di riordino dell’apprendistato del 24 marzo 2012”, aggiunge ancora Cattaneo.
Per l’apprendistato di terzo livello, la retribuzione è così stabilita: ore di formazione svolte presso l’istituzione formativa, nessuna retribuzione (art. 43, co. 7); ore di formazione svolte presso il datore in base al piano curriculare: 10% della retribuzione dei lavoratori qualificati per la medesima figura professionale; ore svolte presso il datore eccedenti quelle di formazione: prima metà del periodo, l’apprendista è sottoinquadrato di due livelli; seconda metà del periodo, l’apprendista è sottoinquadrato di un livello.