Confapi e Abi, firmato “l’accordo per il credito 2013”

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LECCO – E’ stato siglato ieri, primo luglio, il nuovo accordo sul credito tra Confapi e Abi (Associazione bancaria italiana) per tentare di far fronte alle esigenze finanziarie delle pmi italiane per quest’anno 2013.

“Si tratta di misure volte a dare una boccata d’ossigeno alle imprese che si trovano in tensione finanziaria – ha commentato Piero Dell’Oca, Consigliere Api Lecco con delega alla Finanza e titolare della Tecnofar Spa di Delebio – In sostanza, vengono concessi degli allungamenti dei tempi di pagamento o addirittura la sospensione degli stessi per prevenire ulteriori criticità. Un aspetto interessante nel medio periodo – conclude Dell’Oca – è anche la possibilità di accedere a finanziamenti per l’aumento dei mezzi propri, favorendo quindi la capitalizzazione delle imprese e rendendole più solide dal punto di vista patrimoniale”.

Ecco, nel dettaglio, le tre misure concordate

1. Operazioni di sospensione dei finanziamenti.

In questo campo rientrano la sospensione per 12 mesi della quota capitale delle rate di mutuo,

e quella per 12 o 6 mesi della quota capitale prevista nei canoni di leasing “immobiliare” e “mobiliare”.

Possono essere ammesse alla sospensione le rate dei mutui e delle operazioni di leasing finanziario delle imprese che non abbiano già usufruito di analogo beneficio concesso ai sensi delle “Nuove misure per il credito alle Pmi” del 28 febbraio 2012. È dunque possibile sospendere nuovamente finanziamenti già sospesi con l’Avviso Comune del 3 agosto 2009 e relativi rinnovi. E’ inoltre possibile sospendere le operazioni di apertura di conto corrente ipotecario con un piano di rimborso rateale. Le operazioni di sospensione sono realizzate allo stesso tasso d’interesse previsto dal contratto originario.

2. Operazioni di allungamento dei finanziamenti.

È prevista la possibilità:

a) di allungare la durata dei mutui, in misura maggiore rispetto al precedente accordo;

b) di spostare in avanti fino a 270 giorni le scadenze del credito a breve termine per esigenze di cassa con riferimento all’anticipazione di crediti certi ed esigibili;

c) di allungare per un massimo di 120 giorni le scadenze del credito agrario di conduzione.

Possono essere ammessi alla richiesta di allungamento i mutui che non abbiano beneficiato di analoga facilitazione ai sensi dell’Accordo per il credito alle Pmi del 16 febbraio 2011 e dell’accordo “Nuove misure per il credito alle Pmi” del 28 febbraio 2012, mentre possono essere ammessi all’allungamento anche i mutui sospesi al termine del periodo di sospensione.

Le operazioni di allungamento dei mutui se accompagnate da un rafforzamento patrimoniale o da processi aggregativi sono effettuate a condizioni contrattuali invariate, negli altri casi comunque l’eventuale variazione del tasso d’interesse originario non potrà essere superiore all’incremento del costo di raccolta della banca rispetto al momento dell’erogazione originaria del finanziamento e si terrà conto della presenza di eventuali garanzie aggiuntive.

3. Operazioni per promuovere la ripresa e lo sviluppo delle attività.

Anche alla luce delle agevolazioni fiscali previste dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, per le imprese che avviano processi di rafforzamento patrimoniale le banche si impegnano a valutare la concessione di un finanziamento proporzionale all’aumento dei mezzi propri realizzati dall’impresa.

All’interno del nuovo Accordo è, inoltre, individuata una serie di temi strategici di interesse comune per favorire lo sviluppo delle relazioni banca-impresa, in relazione ai quali le Parti firmatarie concordano sull’opportunità di definire nei prossimi mesi nuove e specifiche intese e di avanzare al Governo e alle altre Istituzioni competenti proposte condivise.