Riduzioni dei costi della politica, ecco le novità approvate in Regione

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Pirellone Regione LombardiaMILANO – Il Consiglio regionale ha approvato questo pomeriggio a larga maggioranza (52 voti a favore, 8 contrari) il progetto di legge 177 relativo a ulteriori interventi di razionalizzazione per la riduzione dei costi della politica.

Il provvedimento integra e migliora gli interventi di spending review già portati avanti dal Parlamento regionale alla luce della pronuncia della Corte costituzionale n. 39/2014 che ha dichiarato incostituzionali alcune disposizioni del decreto legge 174/2012 e della giurisprudenza contabile formatasi in materia di applicazione della legge regionale 3/2013. In questo senso il progetto di legge modifica la legge regionale 3/2013 sulla riduzione dei costi della politica e la legge regionale 20/2008, sul personale regionale.

In merito al pdl erano stati depositati oltre 200 emendamenti, 111 dei quali dichiarati inammissibili e molti altri ritirati in Aula. Degli otto emendamenti messi in votazione, sei a firma del Movimento 5 Stelle sono stati respinti, mentre sono stati approvati i due a firma del relatore, Alessandro Colucci (NCD), in Aula sostituito da Marco Tizzoni (Maroni Presidente)

Il Consiglio si è espresso a favore di due ordini del giorno. Quello illustrato da Enrico Brambilla (PD) impegna il Presidente del Consiglio regionale “a trasmettere al Parlamento nazionale l’auspicio che la riforma (del Senato e del Titolo V, ndr) possa affermare che nell’ambito del dettato dell’articolo 123 della Costituzione ai gruppi consiliari presenti nelle Assise regionali siano garantite per il loro funzionamento adeguate e specifiche risorse umane e strumentali”. Il documento illustrato da Massimiliano Romeo (Lega Nord) invita il Presidente del Consiglio a “riconvocare il tavolo di lavoro (sui vitalizi, ndr) nel più breve tempo possibile, con il compito di licenziare un progetto di legge che operi i dovuti tagli nell’ambito dei criteri di ragionevolezza indicati dalla Corte costituzionale”.

LE PRINCIPALI NOVITÀ
– Ad ogni inizio legislatura ogni gruppo consigliare dovrà dotarsi di un codice fiscale e di un proprio conto corrente.
– Si prevede l’adozione di un prospetto di gestione in caso di sostituzione del presidente del gruppo consiliare.
– Si prevede che nel corso della legislatura gli avanzi o i risparmi di gestione dei contributi relativi a ciascun esercizio, anche in relazione alle spese per il personale, siano utilizzabili l’anno successivo e siano restituiti al Consiglio solo al termine della legislatura.
– Si prevede la trasmissione dei rendiconti con relativa documentazione da parte dei presidenti dei gruppi entro il 15 febbraio di ogni anno al Presidente del Consiglio per la successiva trasmissione alla Corte dei Conti, precisando che la responsabilità del contenuto della dichiarazione è in capo al Presidente del gruppo.
– In merito ai contratti del personale dei gruppi, è obbligo dei rispettivi presidenti acquisire e trasmettere all’amministrazione consiliare tutta la documentazione e le certificazioni richieste ai fini della stipulazione del contratto, così come attestarne l’idoneità allo svolgimento dell’incarico e la relativa congruità del compenso;
– Si precisano le voci che concorrono alla determinazione del costo per ogni unità di personale pari alla categoria D6 senza posizione organizzativa, nonché il vincolo di destinazione delle risorse per il personale dei gruppi;
– Si sancisce il divieto per le segreterie e i gruppi consiliari sia di intrattenere rapporti di qualsiasi tipo a titolo oneroso con membri del Parlamento nazionale od europeo o con i consiglieri di altre regioni, sia di stipulare contratti o instaurare rapporti con i candidati durante il periodo elettorale e fino alla proclamazione degli eletti;
– L’articolo 2 è finalizzato sia a fornire l’interpretazione autentica dell’ultimo periodo del comma 3 dell’articolo 17 della legge regionale 3/2013 in materia di decadenza dall’erogazione dei contributi dei gruppi, in caso di cambio di legislatura o estinzione del gruppo, sia ad abrogare l’istituto della decadenza dall’erogazione dei contributi in caso di irregolarità dei rendiconti dei gruppi consiliari alla luce della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’analoga disciplina prevista dal decreto legge 174/2012.