RUBRICA – Da oggi, Lecconotizie.com inaugura “Green News” la nuova rubrica dedicata all’ambiente che verrà curata dal Dottor Federico Pagani esperto di Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e il Territorio.
Uno spazio nel quale verranno affrontate diverse tematiche ambientali, da quelle più vicine alla vita di tutti come l’aumento della concentrazione di ozono nell’aria nelle nostre città d’estate, le fioriture algali nel lago, le nuove tecnologie sostenibili, passando per argomenti più specifici come le novità normative nazionali e regionali come gli obblighi gravanti su alcune categorie di persone o imprese, o quelle rivolte alla tutela dell’ambiente e della salute, fino ad arrivare a trattare argomenti di più ampio respiro, come le scelte politiche fatte della Comunità Europea (strategia Europa 2020, Gas Fluorurati…) e le relative ripercussioni a livello nazionale.
Di seguito, il primo articolo dedicato alle nuove pene introdotte per chi compie reati contro l’ambiente.
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RICONOSCIUTI 5 NUOVI REATI PER I DELITTI CONTRO L’AMBIENTE
Quale primo articolo di questa rubrica, che si propone di illustrare le tematiche ambientali più rilevanti, trattando i numerosi aspetti che tali questioni spesso racchiudono (scientifico, tecnico, normativo, economico e sociale), si intende descrivere brevemente le novità normative introdotte dalla recente Legge n 68 del 22 Maggio 2015 “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente”. Tale norma, inasprisce e introduce nuove pene per i reati commessi a danno dell’ambiente, modificando e integrando sia il D.lgs 152/2006 (Testo Unico Ambientale) che il Codice Penale. Sebbene non abbia avuto un risalto mediatico diretto, il nuovo decreto sugli ecoreati, è recentemente salito agli onori della cronaca per il caso delle emissioni truccate della casa automobilistica Volkswagen. Tenuto conto della portata che potrebbe avere tale scandalo anche a livello ambientale, la Procura di Torino ha infatti aperto un fascicolo in merito, per ora, a carico di ignoti.
La nuova legge si collega a quanto richiesto dalla direttiva della Unione Europea 2008/99/CE “Protezione dell’ambiente mediante il diritto penale ” la quale esige sanzioni penali dotate di maggiore dissuasività e, così, nel primo articolo della L. 68/2015, viene introdotto un nuovo titolo nel codice penale, il VI-bis (Dei delitti contro l’ambiente) che contiene 5 nuovi reati:
1. Viene punito chiunque cagioni un inquinamento ambientale ovvero una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:
A. delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
B. di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.
2. E’ punito chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale ovvero:
A. l’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema;
B. l’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
C. l’offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto […]
Il disastro ambientale è un delitto a consumazione anticipata, in quanto la realizzazione del mero pericolo concreto del disastro è già idonea a consumare il reato, mentre il verificarsi dell’evento funge solo da circostanza aggravante.
3. Viene punito più gravemente chiunque dà luogo a traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività.
4. Viene severamente punita qualsiasi condotta che impedisca alle Autorità pubbliche competenti in materia di tutela ambientale, sicurezza e igiene del lavoro l’esecuzione delle relative attività di vigilanza e controllo (ad es. negando o ostacolando l’accesso ai luoghi, mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, ostacolando un campionamento etc…)
5. Infine chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un’autorità’ pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi e’ punito penalmente (omessa bonifica)
La norma inoltre prevede delle circostanze aggravanti qualora il reato si compia a scapito di aree a maggiore pregio ambientale (aree protette o sottoposte a vincoli di vario genere) o di specie animali o vegetali, oppure provochi morte o lesioni di persone.
Per le pesanti pene sia pecuniarie, di diverse decine di migliaia di euro, sia detentive, per i reati più gravi fino a 20 anni di reclusione, si rimanda al testo di legge. Si ritiene tuttavia utile sottolineare che per questi nuovi delitti è previsto il raddoppio dei termini di prescrizione del reato, nonché misure apposite per la confisca dei beni.
La nuova legge introduce altre previsioni di carattere giuridico che, al momento, non verranno trattate in questa sede. Si può però evincere, come lo Stato Italiano, abbia recepito la volontà dell’Unione Europea di incrementare la prevenzione dei delitti contro l’ambiente, in linea con la crescente sensibilità che la società sta acquisendo per le stesse problematiche.
Chiunque debba perciò confrontarsi con un qualsiasi attività che generi uno o più impatti ambientali (emissioni in atmosfera, scarichi idrici, rifiuti, rumore…) per lo svolgimento, ad esempio, di una attività industriale, commerciale, artigianale dovrà, vista la complessità della materia sotto gli aspetti tecnici e normativi, affidarsi a consulenti preparati e qualificati, che diano la sicurezza di non incorrere in spiacevoli situazioni a causa del mancato rispetto della normativa.
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fonti: Legge n. 68 del 22 Maggio 2015, Rel. n. III/04/2015 della Corte di Cassazione, Ufficio del Massimario, Settore Penale
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Dottor Federico Pagani
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