RUBRICA – Come noto i genitori, anche se separati, hanno il dovere di mantenere la prole in base alle rispettive possibilità e con tutto il loto patrimonio (art. 147 cc). Il ns. legislatore ha previsto l’intervento degli ascendenti (ovvero dei nonni) di entrambi i genitori in via succedanea e sussidiaria rispetto ai medesimi, sui quali grava l’obbligo principale.
Si legga sul punto l’rt. 316 bis cpc ‘I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinchè possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli.’
Recentemente la Suprema Corte ha chiarito quali siano i presupposti in cui si può pretendere che i nonni di provvedano o partecipino in parte al mantenimento dei nipoti: ‘(omissis) ‘obbligo di mantenimento dei figli minori ex art. 148 cod. civ. spetta primariamente e integralmente ai loro genitori sicchè, se uno dei due non possa o non voglia adempiere al proprio dovere, l’altro, nel preminente interesse dei figli, deve far fronte per intero alle loro esigenze con tutte le sue sostanze patrimoniali e sfruttando tutta la propria capacità di lavoro, salva la possibilità di convenire in giudizio l’inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle condizioni economiche globali di cosmi; pertanto l’obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinchè possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli – che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori – va inteso non solo nel senso che l’obbligazione degli ascendenti è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo al mantenimento dei figli, se l’altro genitore è in grado di mantenerli; così come il diritto agli alimenti ex art. 433 c.c., legato alla prova dello stato di bisogno e dell’impossibilità di reperire attività lavorativa, sorge solo qualora i genitori non siano in grado di adempiere al loro diretto e personale obbligo (Cassazione civile, sez. VI, 02 Maggio 2018, n. 10419, vd. in allegato per esteso).
In breve per poter richiedere ai nonni di contribuire al mantenimento dei nipoti si dovrà dimostrare anzitutto l’incapacità e\o impossibilità di entrambi i genitori a provvedervi, nonché la consistenza del patrimonio degli ascendenti e le loro possibilità economiche.
Avv. Daniela Ghisalberti
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