RUBRICA – Con questo intervento schematico vorrei fornire una panoramica sulle principali variazioni che sono intervenute in materia di trasferimenti immobiliari nel 2016. Non intendo soffermarmi sulle fonti normative che hanno introdotto le nuove disposizioni e mi riservo di approfondire alcune tematiche nei prossimi interventi.
Novità interessanti e vantaggiose sono state anzitutto introdotte in materia di prima casa. Infatti dal 1° gennaio 2016 l’agevolazione prima casa spetta anche all’acquirente titolare sul territorio nazionale, anche di quote, di diritti (proprietà, uso, usufrutto, abitazione, nuda proprietà) su casa di abitazione acquistata con le agevolazioni prima casa, purché tali diritti vengano alienati, a titolo oneroso o gratuito, entro un anno dalla data dell’atto e si rispettino i requisiti classici di tale agevolazione (per esempio: residenza nel comune o trasferimento residenza entro 18 mesi….). In mancanza di alienazione entro tale termine il soggetto decade dalle agevolazioni secondo le regole ordinarie.
Sempre legata al tema casa è poi la possibilità, dal primo gennaio 2016, di utilizzare la formula del leasing finanziario per acquistare immobili abitativi con un’aliquota dell’1,5% di imposta di registro se vi sono i presupposti per l’utilizzatore della prima casa, altrimenti l’imposta di registro sarà del 9%.
Inoltre dal primo gennaio al trentun dicembre 2016 per gli immobili in classe energetica A e B, ceduti da impresa costruttrice, spetta una detrazione IRPEF pari al 50% dell’IVA versata in sede di acquisto, ripartita in dieci quote costanti annuali.
Novità, non positive, invece, in tema di tassazione dei terreni agricoli: l’aliquota dell’imposta di registro passa dal 12% al 15%.
In tema di agricoltura però le agevolazioni per la piccola proprietà vengono estese anche al coniuge o ai parenti in linea retta coltivatori diretti conviventi di soggetto aventi i requisiti di legge, nonché a favore di proprietari di masi chiusi, a condizione: che l’acquisto sia a titolo oneroso e di essere già proprietari di terreni agricoli; non è necessario che coniuge e parenti in linea retta siano iscritti alla gestione previdenziale INPS.
Un’ultima interessante novità riguarda le società che detengono immobili, diversi da quelli strumentali per destinazione. Gli atti nei quali le società assegnano o cedono ai soci degli immobili, non strumentali per destinazione, scontano un’imposta di registro pari al 4,5% (1% se immobile abitativo “prima casa”, 7,5% se terreno agricolo) con imposte ipotecarie e catastali in misura fissa. Tale disciplina va applicata a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro soci (o nel registro delle imprese) alla data del 30-9-2015.
Luca Donegana
Chiedo di valutare e di sottoscrivere la petizione a tutela della sicurezza e della certezza di legalità: ACCESSO PETIZIONE
Grazie mille!!
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Dott. GIULIO DONEGANA – Dott. LUCA DONEGANA
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