Regione Lombardia ha pubblicato una nuova ordinanza con ulteriori misure valide dal 4 maggio
Mascherina non obbligatoria mentre fai sport, sì agli spostamenti verso le seconde case per fare manutenzione
MILANO / LECCO – Via libera agli sport e alle attivita’ motorie individuali all’insegna del distanziamento e con l’obbligo di indossare la mascherina (o copertura alternativa di bocca e naso) non durante, ma prima e dopo l’attivita’ sportiva, in ogni caso facendo la massima attenzione a non incrociare altre persone.
Ripartono i maneggi, l’attivita’ di addestramento dei cani e la pesca (sportiva e non) in tutto il territorio della Regione.
Via libera anche al raggiungimento delle seconde case, esclusivamente per ragioni di manutenzione e ai lavori di manutenzione e riparazione per barche e natanti, con la possibilita’ di navigazione in solitaria. Queste le principali indicazioni contenute dall’Ordinanza alla firma del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in vigore dal 4 maggio.
Per le attivita’ produttive che restano sospese sara’ comunque possibile accedere ai locali per attivita’ di sanificazione. Confermate invece tutte le restrizioni anti-ludopatia riguardo le slot-machines.
Nessuna indicazione nell’ordinanza della Regione, invece, rispetto alla montagna e alla possibilità di spostamento in auto per praticare attività motoria, stabilita dal Governo. Una questione sollevate in particolare dai sindaci del lecchese che avevano chiesto, tramite il presidente della Provincia, alla Regione di intervenire con un proprio provvedimento. Al momento questa indicazione da Regione non è arrivata. Nella giornata di domenica i singoli Comuni avevano provveduto ad emanare proprie ordinanze restrittive per riservare in molti casi i sentieri montani ai propri residenti.
Obbligo di utilizzo della mascherina o di altre protezioni
Ogniqualvolta ci si rechi fuori dall’abitazione, vanno adottate tutte le misure precauzionali consentite e adeguate a proteggere sé stesso e gli altri dal contagio, utilizzando la mascherina o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, contestualmente ad una puntuale disinfezione delle mani. In ogni attività sociale esterna deve comunque essere mantenuta la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti soggetti con forme di disabilità. Per coloro che svolgono attività motoria intensa non è obbligatorio l’uso di mascherina o di altra protezione individuale durante l’attività fisica intensa, salvo l’obbligo di utilizzo alla fine dell’attività stessa e di mantenere il distanziamento sociale.
Spostamenti delle persone fisiche
È consentito nell’ambito del territorio regionale lo spostamento verso e dalla seconda casa o presso camper, roulotte, imbarcazioni, velivoli, veicoli d’epoca o 5 da competizione, in proprietà o sulla base di altro diritto legittimante sul bene, ai fini dello svolgimento di attività di manutenzione necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene, fatta salva la possibilità di lavori per mezzo di operatori professionali.
Pesca sportiva ed amatoriale
E’ consentita la pratica della pesca sportiva ed amatoriale esercitata individualmente nel rispetto della misura del distanziamento interpersonale, con possibilità di spostamento in ambito regionale.
Navigazione di imbarcazioni private
È consentita la navigazione di imbarcazioni private, fatte salve le disposizioni restrittive dell’autorità competente sul demanio lacuale e fluviale e le disposizioni sui servizi privati di navigazione affidati mediante autorizzazione o concessione.
Addestramento di cani e cavalli
È consentita l’attività di allenamento e di addestramento di cani e cavalli in zone ed aree specificamente attrezzate, in forma individuale da parte dei proprietari degli animali assicurando il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
Commercio al dettaglio
l’accesso alle attività commerciali al dettaglio, al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone, è consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori, disabili o anziani;
si raccomanda la rilevazione, mediante idonee strumentazioni, a cura dei gestori degli ipermercati, supermercati e discount di alimentari della temperatura corporea dei clienti, oltre che del personale, prima del loro accesso. A seguito del rilievo di temperatura corporea uguale o superiore a 37,5 °C, deve conseguire l’inibizione all’accesso all’attività con invito a ritornare alla propria abitazione e limitare al massimo i contatti sociali e contattare il proprio medico curante;
I mercati scoperti possono aprire, limitatamente alla vendita di prodotti alimentari, purché siano osservate e fatte osservare le seguenti misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza, a cura dei comuni competenti per territorio:
I mercati coperti possono aprire, per la vendita dei prodotti compresi nelle merceologie consentite, a condizione che il Sindaco del comune di riferimento adotti e faccia osservare un piano per ogni specifico mercato che preveda quanto segue: a) presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita; b) sorveglianza pubblica o privata che verifichi il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e il rispetto del divieto di assembramento c) l’applicazione delle previsioni di cui ai numeri 4, 5, 6 e 7 della precedente lettera C).
Altre attività economiche
A) è consentita la prosecuzione dell’attività per gli alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero (codice ATECO 55.90.20);
B) è consentita l’attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali di compagnia, purché il servizio venga svolto per appuntamento, senza il contatto diretto tra le persone, e comunque in totale sicurezza nella modalità “consegna animale – toelettatura – ritiro animale”, nonché le ulteriori attività previste dal codice ATECO 96.09.04, utilizzando i mezzi di protezione personale e garantendo il distanziamento sociale;
C) è fatto obbligo ai concessionari di slot machines di provvedere al blocco delle medesime ed agli esercenti di provvedere alla disattivazione di monitor e televisori di giochi che prevedono puntate accompagnate dalla visione dell’evento anche in forma virtuale, al fine di impedire la permanenza degli avventori per motivi di gioco all’interno dei locali, a prescindere dalla tipologia di esercizio in cui tali apparecchi sono presenti.
Misure per le attività produttive e commerciali sospese
Salvo quanto già previsto dal comma 8 dell’art. 2 del DPCM del 26 aprile 2020, è 8 consentito l’accesso ai locali di qualsiasi attività sospesa per lo svolgimento di lavori di vigilanza, manutenzione, pulizia e sanificazione nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.