Nuovo Codice della Strada, in vigore da sabato 14 dicembre. Ecco cosa cambia

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In arrivo la nuova misura della cosiddetta “mini sospensione” della patente di guida

In Prefettura si è svolta una riunione finalizzata al coordinamento delle attività di prevenzione e contrasto conseguenti alle novità introdotte

LECCO – Si è svolta in Prefettura, a Lecco, una riunione finalizzata al coordinamento delle attività di prevenzione e contrasto conseguenti alle novità introdotte nel Codice della Strada, che saranno vigenti dal prossimo 14 dicembre.

All’incontro di mercoledì hanno partecipato il Comandante della Polizia Stradale di Lecco, il rappresentante del Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri, il rappresentante della Polizia Locale di Lecco, il Dirigente dell’Ufficio della Motorizzazione Civile, tutti coinvolti, per i diversi profili di competenza, dall’attuazione delle nuove norme.

E’ stata ampiamente condivisa l’opportunità di accompagnare l’entrata in vigore delle nuove norme a tutela della sicurezza stradale con una campagna di informazione degli utenti, anche in chiave preventiva e dissuasiva di condotte in violazione del Codice della Strada.

E’ stata, inoltre, rappresentata l’esigenza di garantire l’attuazione tempestiva ed efficace delle nuove norme attraverso momenti di approfondimento e formazione degli organi accertatori.

Si è quindi condivisa una linea di interpretazione uniforme delle nuove disposizioni, che miri ad un confronto costante e sistematico ogni volta in cui le nuove norme prevedano competenze del Prefetto oltre che delle Forze di Polizia e della Motorizzazione Civile, al fine di assicurare procedimenti fluidi e rapide ed efficaci “staffette amministrative” tra i diversi Uffici coinvolti.

Durante la riunione è stata esaminata la nuova misura della cosiddetta “mini sospensione” della patente di guida. Questa novità interesserà l’attività dei vari Enti e Comandi competenti, che dovranno occuparsi sia del ritiro della patente sia dell’applicazione della sospensione “breve” al momento dell’accertamento. Tale provvedimento sarà adottato nel caso in cui le violazioni, indicate nel nuovo articolo 218-ter del Codice della Strada, siano commesse da conducenti con meno di venti punti sulla patente.

carabinieri

In particolare, gli organi di polizia provvederanno ad accertare su strada le diverse infrazioni, tra cui spiccano l’uso del telefono cellulare durante la guida, il mancato utilizzo della cintura di sicurezza e l’eccesso di velocità. Nei casi in cui, al momento dell’accertamento, il conducente disponga di un punteggio inferiore a venti punti ma pari almeno a dieci, sarà disposto il ritiro della patente per un periodo di sette giorni. Qualora il punteggio risulti invece inferiore a dieci, il ritiro sarà applicato per un periodo di quindici giorni.

Nel caso specifico in cui il conducente violi il divieto di utilizzo del cellulare alla guida, il verbale che dispone la mini sospensione sarà trasmesso alla Prefettura. Quest’ultima, valutati tutti gli elementi relativi alla condotta, potrà stabilire un ulteriore periodo di sospensione della patente, compreso tra quindici giorni e due mesi, oppure, in caso di recidiva, tra uno e tre mesi. Tale sospensione decorrerà dalla scadenza della sanzione “breve” applicata dagli agenti accertatori.

Inoltre, qualora le Forze di Polizia segnalino l’utilizzo del cellulare alla guida da parte di un conducente con un punteggio superiore a venti punti sulla patente (e quindi non soggetto alla mini sospensione), sarà la Prefettura a emettere un provvedimento di sospensione della patente, anch’esso compreso tra quindici giorni e due mesi, o tra uno e tre mesi in caso di recidiva, ai sensi dell’articolo 173, comma 3-bis, come modificato dalla legge n. 177.

In relazione alla violazione della guida in stato di ebbrezza alcolica (art. 186 del Codice della Strada), è stata posta particolare attenzione alla fattispecie della condanna per i reati commessi da chi guidi con un tasso alcolemico accertato superiore a 0,8 g/l, con sanzioni di gravità crescente in base al livello rilevato. In caso di condanna, la Motorizzazione Civile procederà ad apporre sulla patente i codici unionali “LIMITAZIONE DELL’USO – Codice 68. Niente alcool” e “LIMITAZIONE DELL’USO – Codice 69. Limitata alla guida di veicoli dotati di un dispositivo di tipo alcolock”, da installare a proprie spese sul veicolo, in conformità alla norma EN 50436. Inoltre, la Prefettura, una volta ricevuta la sentenza, notificherà all’interessato e alla Motorizzazione l’obbligo di sottoporsi alla revisione della patente di guida.

Per quanto riguarda la guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti (art. 187 del Codice della Strada), è stato chiarito che le conseguenze sanzionatorie non richiedono più, come in passato, l’accertamento di uno stato di alterazione psico-fisica durante la guida. Infatti, una volta verificata l’assunzione di stupefacenti, la Prefettura procederà a disporre la revisione della patente. Qualora la Commissione Medica, ai sensi dell’art. 119 del Codice della Strada, accerti l’inidoneità alla guida, sarà disposta la revoca della patente in conformità all’art. 130 del Codice. In tali casi, la patente non potrà comunque essere conseguita nuovamente prima di tre anni.

In caso di accertamento positivo sull’uso di sostanze stupefacenti, effettuato immediatamente sul conducente, l’organo di polizia stradale può disporre il ritiro della patente per un periodo massimo di 10 giorni, impedendo al conducente di proseguire la guida per prevenire il rischio evidente che potrebbe creare. Se non vi è una persona idonea e immediatamente disponibile a prendere il controllo del veicolo, questo sarà trasportato al luogo indicato dall’interessato o alla più vicina autorimessa. Le spese relative al recupero e al trasporto del mezzo saranno interamente a carico del conducente sottoposto al controllo.

Tra le novità di maggiore rilievo si segnalano:

  • La guida senza patente da parte di un conducente di età inferiore ai 21 anni, che comporterà l’adozione, da parte della Prefettura, di un divieto di conseguimento della patente per i tre anni successivi.
  • L’eccesso di velocità nei centri abitati, se accertato per almeno due volte nell’arco di un anno, con la conseguente sospensione della patente per un periodo compreso tra quindici e trenta giorni.

L’incontro si è concluso auspicando una collaborazione armoniosa tra i diversi attori del “comparto sicurezza su strada” e ribadendo l’impegno, per ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, a promuovere comportamenti di guida responsabili. È stato inoltre garantito il fermo impegno a far rispettare le sanzioni previste, assicurando l’applicazione delle nuove regole in caso di violazione.