Autotrasportatori: dal 3 giugno ci sono novità, eccole

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LECCO – Novità in vista per i circa 2 mila autotrasportatori conto terzi lecchesi, che dal prossimo 3 giugno dovranno attenersi alle modifiche introdotte dal Regolamento CE 1071/2009 e dal Decreto Legge del 09/02/2012, le quali andranno a incidere sui requisiti che gli operatori dovranno presentare per rendere definitiva l’iscrizione al REN (Registro Elettronico Nazionale), e coinvolgeranno anche quelle aziende con massa complessiva superiore a 1,5 tonnellate, fin ora escluse da tali obblighi.  

Andiamo con ordine partendo dall’idoneità finanziaria, ovvero la capacità dell’impresa di ottemperare agli obblighi finanziari, per la quale sono due le novità evidenti:

la capacità finanziaria, che l’azienda deve dimostrare di possedere, scenderà da 50 mila euro con un solo veicolo utilizzato ( + 5 mila euro per ogni veicolo supplementare) a 9 mila euro  con un solo veicolo utilizzato ( + 5 mila euro per ogni veicolo supplementare);

–  L’obbligo di dimostrare tale capacità incomberà ogni anno, e necessiterà una verifica ogni volta che s’incrementerà la disponibilità di veicoli acquisiti. Attualmente tale dimostrazione deve essere effettuata solamente ogni volta che avviene una variazione nel parco mezzi.

Questo requisito sarà obbligatorio  anche per quelle ditte la cui massa complessiva supera le 1,5 tonnellate, e necessiterà  in allegato l’attestazione rilasciata da un revisore contabile, che certifichi capitale e riserve dell’impresa; oppure l’attestazione rilasciata da una banca, da una compagnia assicurativa o da un intermediario finanziario, sotto forma di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, inclusa l’assicurazione di responsabilità professionale.

“Novità assoluta è il requisito di stabilimento – spiega Giovanni Dell’oro, di Confartigianato Lecco – che è necessario a tutte imprese con massa superiore alle 1,5 tonnellate, e che impone all’azienda di dimostrare il possesso di una sede legale o amministrativa, di una sede operativa e di uno o più veicoli immatricolati o messi in circolazione“.  La sede legale/amministrativa  dovrà conservare i documenti contabili, fiscali, del personale e di trasporto, mentre la sede operativa servirà a dimostrare la manutenzione continua ed efficace dei veicoli; in questo caso si può ricorrere ad un officina interna o esterna, individuata formalmente. Tale requisito andrà presentato presso la Motorizzazione.

I cambiamenti coinvolgeranno anche l’idoneità professionale, estesa anche per i veicoli tra le 1,5 e le 3,5 tonnellate, con l’obbligo di frequentazione di uno specifico corso di formazione preliminare, ripetuto ogni 10 anni. Per veicoli superiori alle 3,5 tonnellate è necessaria la frequenza del corso e il superamento dell’esame finale.

Sono esentate dalla dimostrazione di tale requisito le persone con alle spalle un’attività continuativa, in imprese di trasporto italiane o di altri Stati della UE, di almeno dieci anni precedenti il 4 dicembre 2009 – aggiunge il dott. Dell’Oro Va comunque detto che i trasportatori che possiedono solamente l’attestato di capacità professionale nazionale, per lavorare oltre confine devono comunque frequentare un corso ed un esame per ottenere l’integrazione di carattere internazionale a tale attestato”. Per le ditte fino a 3,5 tonnellate che si sono iscritte entro il 04/04/2012 il termine per ottemperare a tale requisito è fissato entro il 05/04/2013

Nulla cambia per il requisito di onorabilità (l’insussistenza di condanne o sanzioni riguardanti il diritto commerciale, fallimentare, responsabilità professionale, circolazione stradale), valido per tutte le categorie e che deve essere dimostrato insieme all’idoneità professionale e finanziaria, presso gli uffici della Provincia, entro il 3 giugno .

All’accesso alla professione succede l’acceso al mercato, e anche in questo caso le norme relative alle ditte con massa complessiva superiore 3,5 tonnellate vengono traslate anche sulle categorie che superano le 1,5 tonnellate. La differenza è nella possibilità di adempiere a tali norme acquistando veicoli per una massa complessiva minima pari a 80 tonnellate(per ditte con massa complessiva superiore alle 1,5 t) o acquistare e immatricolare almeno due veicoli (per ditte fino alle 3,5 tonnellate).