Green pass esteso a tutti i lavoratori pubblici e privati dal 15 ottobre

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L’obbligo di certificazione verde anti Covid per tutti i lavoratori

La decisione del Governo resa ufficiale dal decreto del Consiglio dei Ministri

ROMA / LECCO โ€“ Per lavorare in Italia bisognerร  disporre del Green Pass: la misura, varata dal Governo, entrerร  in vigore dal 15 ottobre e durerร  almeno fino al 31 dicembre, al termine dello stato di emergenza, e riguarderร  tutti i lavoratori, sia del comparto pubblico che del privato, compresi i liberi professionisti.

Dopo il confronto con le Regioni, si รจ riunito nel pomeriggio il Consiglio dei ministri, al termine dl quale il provvedimento รจ stato presentato in una conferenza stampa dai ministri Speranza, Brunetta, Orlando e Gelmini.

L’obbligo di certificazione verde viene dunque estesa a 23 milioni di lavoratori: โ€œรจ tutto il capitale umano del Paese, che in gran parte รจ giร  vaccinatoโ€ ha spiegato il ministro Brunetta. L’obiettivo, ha sottolineato Roberto Speranza, โ€œrendere i posti di lavori piรน sicuriโ€ e spingere la campagna vaccinale.

Il Green Pass obbligatorio non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Nel lavoro pubblico

I datori di lavoro definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalitร  operative per lโ€™organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dellโ€™accesso ai luoghi di lavoro e individuano con atto formale i soggetti incaricati dellโ€™accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi

Il personale, nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dellโ€™accesso al luogo di lavoro, รจ considerato assente ingiustificato e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro รจ sospeso fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque non oltre il 31 dicembre 2021, e, in ogni caso, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Nei casi di assenza ingiustificata e di sospensione non sono dovuti la retribuzione nรฉ altro compenso o emolumento, comunque denominato. La sospensione รจ disposta dal datore di lavoro o dal soggetto da lui delegato.

Nel lavoro privato

I datori di lavoro definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalitร  operative per lโ€™organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dellโ€™accesso ai luoghi di lavoro e individuano con atto formale i soggetti incaricati dellโ€™accertamento delle violazioni degli obblighi.

I lavoratori, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dellโ€™accesso al luogo di lavoro, sono sospesi dalla prestazione lavorativa, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, e, in ogni caso, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione nรฉ altro compenso o emolumento, comunque denominato. La sospensione รจ comunicata immediatamente al lavoratore interessato ed รจ efficace fino alla presentazione della certificazione verde COVID-19 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza.

Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di mancata presentazione della certificazione, il datore di lavoro puรฒ sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, e non oltre il termine del 31 dicembre 2021.

Tamponi a prezzi calmierati

Il decreto prevede inoltre che le farmacie effettuino tamponi a prezzi calmierati fino al 31 dicembre. Le tariffe dovranno essere di 15 euro per adulto e 8 euro per i minorenni.

In caso di inosservanza della disposizione, si applica nei confronti della farmacia la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1000 a euro 10.000 e il Prefetto territorialmente competente, tenendo conto delle esigenze della continuitร  del servizio di assistenza farmaceutica, puรฒ disporre la chiusura dellโ€™attivitร  per una durata non superiore a cinque giorni.