Notaio Online. Novità per donazioni, fondo patrimoniale e trust

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RUBRICA – Il ventisette giugno 2015 è entrato in vigore il nuovo articolo 2929-bis del codice civile, rubricato “espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito” (vedi art. di seguito).

Prima della sua entrata in vigore, la costituzione di fondo patrimoniale, le donazioni e i trust costituivano negozi giuridici con piena efficacia tra le parti. Ovviamente se i negozi erano posti in essere al solo fine di danneggiare i creditori, gli stessi erano ammessi a provare la volontà fraudolenta del loro debitore di diminuire o eliminare la sua garanzia patrimoniale.

notaioSi doveva quindi instaurare un procedimento giudiziario ordinario nel quale entrambe le parti erano ammesse a provare le loro ragioni e che, in caso di prova della tesi del creditore danneggiato, poteva concludersi con una sentenza del Giudice che dichiarava la inefficacia del trasferimento nei confronti del creditore procedente. Solo a conclusione del processo il creditore poteva soddisfarsi sul bene del debitore.

Ora la situazione è completamente cambiata. Con la nuova norma il creditore, entro un anno dalla trascrizione degli atti in esame, munito di titolo esecutivo, per il solo fatto che ritenga di essere pregiudicato, può iniziare l’esecuzione forzata, anche presso terzi eventuali acquirenti, senza alcun permesso del Giudice, indipendentemente dalla sentenza dichiarativa di inefficacia.

Con la nuova norma magari il giudice emetterà sentenza di rigetto delle ragioni del creditore, quando ormai la casa del debitore sarà già stata venduta all’asta. Si introduce di fatto una specie di presunzione che gli atti in questione siano stipulati in frode al creditore, con una lesione gravissima del diritto alla difesa del debitore, ma anche del terzo che ha acquistato i beni.

Ma la norma limita fortemente il diritto di difesa del debitore e del terzo che ha ricevuto il bene anche perché essi sono ammessi non alla causa ordinaria, con tutte le garanzie di legge conseguenti, ma solo alla opposizione alla esecuzione, procedimento più semplice e rapido, con una palese inversione dell’onere della prova ed anche con un limitato numero di motivi di opposizione: essi possono consistere solo nella contestazione dell’esistenza del pregiudizio per il creditore o della conoscenza da parte del debitore del pregiudizio al medesimo creditore arrecato con l’atto posto in essere.

Gli atti di costituzione di fondo patrimoniale, di donazione, di trust e di vincoli in genere, sono pertanto ormai da considerarsi come “sospesi” fino al termine dell’anno dalla loro trascrizione.

Faccio un esempio concreto. Il 1 gennaio 2015 viene trascritta la donazione di una casa dal padre al figlio.

Fino al 1 gennaio 2016 un eventuale creditore del padre, munito di titolo esecutivo, con la nuova norma potrebbe, senza ottenere una preventiva sentenza di inefficacia della donazione perchè lesiva delle sue ragioni, fare esecuzione sulla casa donata, anche se in ipotesi venduta dal figlio a un terzo. Il figlio ed eventualmente il terzo subacquirente potrebbero solo far opposizione con le limitazioni di prova viste prima.

Luca Donegana
Notaio in Lecco
www.notaiogiuliodonegana.it

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Art. 12 d.l. 83/15

Modifiche al codice civile 
1. Al codice civile, dopo l’articolo 2929 e’ inserita la seguente
Sezione: Sezione I-bis
Dell’espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilita’ o di alienazioni a titolo gratuito

«Art. 2929-bis (Espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilita’ o di alienazioni a titolo gratuito). – Il creditore che sia pregiudicato da un atto del debitore, di costituzione di vincolo di indisponibilita’ o di alienazione, che ha per oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, compiuto a titolo gratuito successivamente al sorgere del credito, puo’ procedere, munito di titolo esecutivo, a esecuzione forzata, ancorche’ non abbia preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia, se trascrive il pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui l’atto e’ stato trascritto. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al creditore anteriore che, entro un anno dalla trascrizione dell’atto pregiudizievole, interviene nell’esecuzione da altri promossa.
Quando il pregiudizio deriva da un atto di alienazione, il creditore promuove l’azione esecutiva nelle forme dell’espropriazione contro il terzo proprietario.
Il debitore, il terzo assoggettato a espropriazione e ogni altro interessato alla conservazione del vincolo possono proporre le opposizioni all’esecuzione di cui al titolo V del libro III del codice di procedura civile quando contestano la sussistenza dei presupposti di cui al primo comma, nonché la conoscenza da parte del debitore del pregiudizio che l’atto arrecava alle ragioni del creditore».

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