Nota del consiglio di gestione dopo le polemiche sulle modifiche al regolamento di fruizione del Parco del Curone
“Non vogliamo penalizzare i ciclisti, ma rafforzare le misure dissuasive verso tanti, troppi comportamenti incivili”
MONTEVECCHIA – “Prima esistevano sentieri vietati al transito di biciclette e cavalli, ora il transito sarà consentito sui percorsi autorizzati. Con questo non vogliamo penalizzare la fruizione da parte dei ciclisti, ma rafforzare le misure dissuasive verso tanti, troppi comportamenti incivili”. Marco Molgora, presidente dell’ente sovracomunale con sede a Cascina Butto, vuole fare chiarezza sulla questione delle modifiche al regolamento per la fruizione del parco, approvato durante la comunità del Parco del 10 maggio scorso.
Insieme ai rappresentanti del consiglio di gestione Alberto Bassani, Emilio Colombo, Giuseppe Sardi e Fabio Tamandi, ha diramato un comunicato per spiegare come il “regolamento, che contiene le norme per una fruizione corretta e sostenibile del Parco, richiedeva un aggiornamento per rispondere in modo più adeguato al sempre maggiore sovraccarico antropico che ha interessato il Parco negli ultimi anni e ad alcune modifiche delle normative intercorse negli ultimi anni”.
L’accesso dei cani
In particolare sono state alcune modifiche ad infuocare il dibattito, fuori dall’aula virtuale della comunità del Parco, ovvero quelle inerenti la conduzione dei cani e alle limitazioni al transito di biciclette e cavalli. “Si tratta di indicazioni già presenti nel regolamento precedente. Abbiamo semplicemente ribadito che i cani devono essere sempre condotti con un guinzaglio, specificando che il guinzaglio non debba essere estensibile di lunghezza superiore a un metro e mezzo. E abbiamo rimarcato come i detentori debbano avere al seguito la museruola da applicare al cane in caso di rischio. Norme tra l’altro già vigenti su tutto il territorio nazionale con la direttiva del Ministero della Salute 6/8/2013”.
Nel regolamento si fa inoltre divieto ai cani di entrare nei corsi d’acqua: “I cani possono naturalmente abbeverarsi nei ruscelli e nei corsi d’acqua ma non possono entrare e immergersi, questo per evitare che diffondano in altre aree i parassiti che stanno colpendo il gambero di fiume”.
Le bici
Per quanto riguarda invece la fruizione da parte dei ciclisti, il Parco ha deciso di cambiare la filosofia di fondo, passando, così come esplicitato dall’articolo 2 del regolamento, dal divieto di transito per bici e cavalli lungo alcuni sentieri all’individuazione di alcuni tragitti che saranno invece riservati esclusivamente al loro transito.
“Questo articolo semplicemente rafforza il concetto che l’utilizzo delle biciclette deve avvenire all’interno di percorsi che dovranno essere individuati dall’Ente e in seguito approvati dal Consiglio di Gestione. Non penalizza la fruizione da parte dei ciclisti, ma rafforza le misure dissuasive verso i comportamenti incivili da parte di coloro che percorrono in bicicletta i sentieri vietati (anche ad alta velocità) con totale noncuranza per l’incolumità dei pedoni, da parte di coloro che praticano il downhill, da parte di coloro che aprono nuovi sentieri su terreni privati, allestendo anche trampolini e piattaforme abusive. Il cambiamento rispetto alla precedente versione è semplice, prima esistevano sentieri vietati al transito di biciclette e cavalli, ora il transito sarà consentito sui percorsi autorizzati. Una volta definita la nuova mappa dei percorsi autorizzati, il Consiglio del Parco si renderà disponibile a qualsiasi confronto civile con le associazioni e i gruppi sportivi”.
Gli obiettivi
Chiare le finalità dell’aggiornamento del regolamento di fruizione del Parco del Curone: “Cercare una soluzione per situazioni di effettiva criticità e, attraverso un’ampia gamma di azioni, assicurare la possibilità di fruire il territorio in modo consapevole, in sicurezza e nel rispetto dell’ambiente. Il Parco Regionale di Montevecchia e della Valle del Curone è un bene comune da tutelare, un ambiente dove la naturalità deve essere protetta e la fruizione deve avvenire nel rispetto della natura e delle persone, un ambito dove occorre sempre cercare il difficile equilibrio tra la prioritaria tutela dell’ambiente e della fauna e le necessità e i diritti dei fruitori e degli operatori economici”.
Di seguito riportiamo gli articoli specifici riportati nel Regolamento
Conduzione dei cani con guinzaglio all’interno del Parco:
ART. 4 – CONDUZIONE DEI CANI
1. All’interno del Parco i cani devono essere sempre condotti con un guinzaglio non estensibile di lunghezza non superiore a un metro e mezzo e i detentori devono avere al seguito la museruola da applicare al cane in caso di rischio. 2. In tutto il territorio del Parco non è consentito l’accesso dei cani, anche al guinzaglio, nei torrenti, ruscelli, sorgenti e stagni. 3. Gli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria e le Guardie Ecologiche Volontarie del Parco possono, qualora ravvisino pericolo per la pubblica incolumità, disporre l’immediato allontanamento del cane, ovvero disporre l’uso della museruola. 4. È consentito addestrare i cani da caccia esclusivamente nelle aree autorizzate all’attività venatoria secondo quanto previsto dall’art. 21 della L.R. n. 26 del 16 agosto 1993 e dal capo II del regolamento regionale n. 16 del 4 agosto 2003. 5. È vietato l’addestramento dei cani da difesa o guardia al di fuori dei campi autorizzati dall’Ente Parco. 6. L’addestramento di nuclei cinofili è ammessa previo nulla osta dell’Ente Parco.
Transito delle biciclette e dei cavalli
ART. 2 – LIMITI AL TRANSITO DELLE BICICLETTE E CAVALLI
1. Il transito di biciclette, anche a pedalata assistita, e cavalli non deve costituire pericolo per la pubblica incolumità, danno al patrimonio pubblico o privato o all’ambiente naturale; i cavalli devono essere condotti esclusivamente al passo, le biciclette devono essere condotte con prudenza e con velocità adeguata al contesto; in ogni caso non devono arrecare pericolo ai pedoni, ai quali deve sempre essere riconosciuta la precedenza.
2. L’Ente parco, con atto del Consiglio di Gestione, individua i percorsi, le modalità e gli orari nei quali è consentito il transito di biciclette e cavalli e provvede a darne comunicazione tramite apposita segnaletica, tramite pubblicazione sul sito dell’Ente (www.parcocurone.it) nonché altro materiale informativo. L’individuazione dei
sentieri è oggetto di periodica revisione da parte del Consiglio di Gestione.
3. È sempre vietato il transito e la sosta di biciclette e cavalli nei prati e nei fondi con colture in atto ed in generale al di fuori della viabilità ordinaria e dei sentieri.
4. Il transito di biciclette e cavalli fra il tramonto e l’alba è consentito solo sulla viabilità ordinaria.