Scuole, eventi pubblici e commercio: cosa prevede il nuovo decreto anti-Coronavirus

Tempo di lettura: 3 minuti

Prorogate le misure di contenimento del Coronavirus

Ecco i provvedimenti contenuti nel decreto del Governo

LECCO – Dopo le anticipazioni di sabato pomeriggio, è stata pubblicata la bozza del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri con tutte le misure previste per affrontare l’emergenza Coronavirus. Si tratta della proroga fino all’8 marzo dei provvedimenti già adottati durante la scorsa settimana con l’obiettivo di contenere l’epidemia.

Per quanto riguarda la Lombardia, se nei comuni focolaio è stato esteso il divieto di allontanamento e di accesso a quell’area (definita nei giorni scorsi come ‘zona rossa’), nel resto della regione proseguiranno per un’altra settimana le misure contenitive.

Vediamo quindi i provvedimenti contenuti nel documento:

SCUOLE
Sospensione, fino all’8 marzo, dei servizi educativi dell’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, ad esclusione dei medici in formazione specialistica e tirocinanti delle professioni sanitarie. La didattica può proseguire con lo svolgimento di attività formative svolte a distanza. Su tutto il territorio nazionale, i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono sospese per la durata dello stato di emergenza.

MANIFESTAZIONI PUBBLICHE
Sospensione, fino all’8 marzo, di tutte le manifestazioni organizzate, di carattere non ordinario, nonché degli eventi in luogo pubblico o privato, compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, discoteche, cerimonie religiose.

ATTIVITA’ COMMERCIALI
Consentita l’apertura di tutte le attività commerciali condizionata all’adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso con modalità contingentate o comunque tali da evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e garantendo il mantenimento di una distanza di almeno un metro tra visitatori.

SPORT
Sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, sino all’8 marzo, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento di eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento, all’interno di impianti sportivi ma solo a porte chiuse. Divieto di trasferta organizzata dei tifosi residenti nelle regioni oggetto di casi di contagio per la partecipazione ad eventi e competizioni sportive che si svolgono nelle restanti regioni.

MUSEI E MOSTRE D’ARTE
Mantenuto l’obbligo di chiusura dei musei e dei luoghi culturali, che potranno però essere visitabili se sarà garantita una modalità di fruizione contingentata, ovvero a piccoli gruppi, tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico e garantendo il mantenimento di una distanza di almeno un metro tra visitatori.

LAVORO
Per le aziende viene ricordato che la modalità di lavoro agile (disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81) può essere applicata per la durata dello stato di emergenza dai datori di lavoro ad ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali dove previsti. Il ‘lavoro agile’ o smart working è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato caratterizzato dall’assenza di vincoli orari o spaziali e un’organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, stabilita mediante accordo tra dipendente e datore di lavoro.

VISITE IN OSPEDALE E CASE DI CURA
Limitazione dell’accesso dei visitatori alle aree di degenza, preferibilmente una persona per paziente al giorno, da parte delle direzioni sanitarie ospedaliere; limitazione dell’accesso dei visitatori agli ospiti nelle residenze sanitarie assistenziali per non autosufficienti.

CONCORSI PUBBLICI E PRIVATI SOSPESI
Sospensione delle procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei concorsi per il personale sanitario, compresi gli esami di stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo, ferma restando l’osservanza delle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1 del 25 febbraio 2020;

TRASPORTI E UFFICI PUBBLICI
Il decreto stabilisce che nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, siano messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per il lavaggio delle mani. Le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza devono adottare interventi straordinari di sanificazione dei mezzi.