Condotte pregiudizievoli assunte dal coniuge o dal convivente all’interno della famiglia e ordini di protezione ai sensi degli articoli 342 bis e ter del Codice Civile –
Le cronache giornalistiche degli ultimi mesi hanno evidenziato come il nucleo familiare, sia esso costituito da una coppia coniugata o di fatto, sia l’ambiente in cui nascono e si sviluppano condotte violente difficili da individuare e da perseguire, violenze che possono spesso sfociare addirittura in omicidi.
Per tale motivo, sin dal 2001, il Legislatore ha introdotto gli articoli 342 bis e ter del Codice Civile e l’art. 736 bis del Codice di Procedura Civile, che consentono di ottenere tutela in situazioni di emergenza, con un procedimento snello, privo di formalità, che può essere presentato anche personalmente dall’interessato, senza che debba ricorrere al patrocinio di un difensore, ed esente da costi dovuti a marche o contributi unificati.
Tali norme hanno una funzione preventiva, ovvero, sono volte ad evitare che tali situazioni di emergenza sfocino appunto in gesti estremi, tramite l’assunzione da parte del Giudicante di provvedimenti che ordinano l’allontanamento dalla famiglia del soggetto autore delle condotte pregiudizievoli e il pagamento di un assegno in favore dei familiari che per effetto dell’allontanamento rimangono privi di mezzi adeguati.
Presupposti per l’applicazione della tutela –
Il primo presupposto è la convivenza fra il soggetto autore delle condotte pregiudizievoli e colui che le subisce.
Non mancano tuttavia pronunzie che hanno adottato gli ordini di protezione nei confronti del coniuge già separato; o per atteggiamenti intimidatori e violenti tenuti nei confronti del nucleo familiare.
Il secondo presupposto è costituito da un grave pregiudizio alla libertà, alla dignità, all’integrità fisica e morale inflitto dal coniuge/convivente all’altro quale conseguenza diretta delle sue condotte. In sintesi, devono sussistere fatti violenti, ripetute aggressioni verbali o fisiche, condotte ingiuriose ed offensive; o una situazione di conflittualità tale da potere dare adito al rischio concreto ed attuale per uno dai familiari conviventi di subire violenze gravi dagli altri.
L’autore di tali condotte può anche essere un genitore verso i figli, qualora i maltrattamenti non abbiano ad oggetto la persona del minore, ma bensì persone e congiunti a lui care, ipotesi di violenza cosiddetta assistita.
O un figlio nei confronti del genitore.
La condotta è pregiudizievole qualora sia caratterizzata dal verificarsi di reiterate azione ravvicinate nel tempo, consapevolmente dirette a ledere i beni tutelati, sopra indicati, e non da singoli episodi compiuti a distanza di considerevole tempo tra loro.
A seguito dell’istanza, il Presidente del Tribunale designa il Giudice a cui è affidata la trattazione del ricorso, il quale, disposta la comparizione personale delle parti, procede all’eventuale istruttoria nel modo che ritiene più opportuno, anche disponendo indagini sui redditi, sul tenore di vita e sul patrimonio delle parti tramite la polizia tributaria.
Provvede con un decreto immediatamente esecutivo, dettando le modalità di esecuzione dello stesso, disponendo se necessario l’ausilio della forza pubblica.
In caso di urgenza, l’ordine di protezione può essere assunto dopo sommarie informazioni, senza la previa instaurazione del contraddittorio, quindi senza che venga notificato alla controparte l’istanza e il provvedimento che dispone la comparizione personale delle parti avanti al Giudice: in pratica, l’ordine di protezione viene adottato ancora prima che l’altra parte abbia potuto presentare le proprie difese al Giudicante, e ciò nell’ipotesi in cui vi sia un concreto pericolo di esposizione ad ulteriori ed aggravate reazioni violente in danno di colui che presentato l’istanza.
In tale caso, il contraddittorio ed il diritto di difesa saranno successivi all’emissione del decreto di protezione, che nel frattempo potrà essere eseguito e quindi il soggetto violento sarà già stato allontanato dal nucleo familiare.
L’ordine di protezione non può essere richiesto nel caso in cui vengano violati i doveri di mantenimento del coniuge o della prole o in sussistenza di reciproca intolleranza tra soggetti conviventi, di cui ciascuna parte imputa all’altra la responsabilità e allorquando i litigi non siano sfociati in violenze fisiche o minacce o in violazione della dignità dell’individuo.
Non può essere richiesto neppure per disciplinare il diritto di visita da parte del genitore, né se siano già stati assunti i Provvedimenti Presidenziali a seguito dell’udienza presidenziale nel procedimento di separazione o di divorzio.
Contro il decreto di protezione o il rigetto dell’istanza, è ammesso il reclamo al Tribunale entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione o dalla notifica del decreto ai sensi dell’art. 739 2 co. c.p.c..
Avv.to Patrizia Boidi
segreteria@figlipersempreonlus.org o allo 0331 28 13 80
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