LECCO – Il pane non è tutto uguale. Lo sanno bene i consumatori che ogni giorno sono alle prese con la difficoltà di capire se il prodotto che acquistano è davvero fresco. E lo sanno soprattutto i panificatori artigiani che danni si battono per distinguere ciò che tutti i giorni esce fragrante dai loro forni rispetto alle altre tipologie di prodotto.
Lo scorso 19 dicembre è entrato in vigore un decreto interministeriale che, dopo 12 anni di attesa e battaglie che hanno visto protagonista Confartigianato, stabilisce la differenza tra pane fresco e pane conservato o a durabilità prolungata. Differenza che dovrà essere ben riconoscibile ai consumatori.
“E’ un primo positivo passo all’insegna della chiarezza – dichiara Luca Butti, presidente della categoria Alimentaristi di Confartigianato Imprese Lecco – La norma prevede una fase transitoria della durata di 90 giorni, a partire proprio dal 19 dicembre, durante i quali sarà ancora consentito utilizzare incarti o imballi con diciture o denominazioni di vendita non conformi alle disposizioni del nuovo decreto, fermo restando quanto previsto dalle specifiche norme per i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti. Allo scattare dei 90 giorni, però, le etichette del pane dovranno parlare chiaro. La norma, richiesta da molti anni dai panificatori, mette così ordine in un settore in cui regnava la massima confusione tra le tipologie di prodotto e disciplina la denominazione di “panificio”, di “pane fresco” e l’adozione della dicitura “pane conservato”. Resta ancora escluso l’obbligo dell’indicazione di origine per la materia prima come richiesto da Confartigianato e su questo la battaglia proseguirà in Parlamento per un’ulteriore tutela dei consumatori e di chi con sacrificio porta avanti l’attività di panificatore artigiano”.
Per effetto della nuova etichetta, il pane confezionato che ha subito un processo di congelamento o surgelazione o contiene additivi conservanti, non potrà essere venduto come fresco e in etichetta dovrà essere riportato l’indicazione “Conservato” oppure “A durabilità prolungata”. Può essere etichettato come “fresco” il pane preparato secondo un processo di produzione continuo, privo di interruzioni finalizzate al congelamento o surgelazione, ad eccezione del rallentamento del processo di lievitazione, privo di additivi conservanti e di altri trattamenti aventi effetto conservante. Il decreto introduce per la denominazione di “Panificio” l’impresa che dispone di impianti di produzione di pane ed eventualmente altri prodotti da forno e assimilati o affini e svolge l’intero ciclo di produzione dalla lavorazione delle materie prime alla cottura finale.