
LECCO – A due mesi dalla delibera con la quale l’Autorità nazionale anticorruzione (Anac), applicando la legge, ha accertato e dichiarato “nullo” l’incarico dell’amministratore unico (poi presidente del Cda) di LRH, Lelio Cavallier, Lario Reti Holding ha deciso di ricorrere al Tar proprio contro l’Anac. L’atto è stato notificato il 17 febbraio 2017
A diffondere la notizia è il Comitato lecchese per l’acqua pubblica e i beni comuni che non risparima le sue critiche.
“A prender le difese della carica di una persona sola, e a coprire le responsabilità politiche di chi ha ‘sgovernato’ l’acqua in questi anni, è stata la società di tutti i cittadini (che si farà carico, quindi, anche di svariate migliaia di euro di spese legali). È una scelta grave e impropria, dato che Lario Reti Holding nulla dovrebbe c’entrare nella specifica questione Cavallier”.
“Come nulla – proseguono dal comitato – dovrebbe c’entrare il consigliere comunale di Annone Brianza, Marco Longoni, che invece LRH ha pensato bene di “citare” dinanzi al Tar, insieme all’ANAC, probabilmente perché l’ha ritenuto responsabile di aver ‘scoperchiato” il pentolone, segnalando -come bene ha fatto- all’Autorità anticorruzione un incarico problematico. Si tratta di un messaggio infelice e contraddittorio, per chi ha cuore il rispetto delle regole. Infelice perché può sembrare essere dettato da una volontà ‘dissuasiva’ nei confronti di chi, senza avere alcun secondo fine oltre al senso di legalità, si assume la responsabilità civica di segnalare alle autorità preposte potenziali violazioni di norme anticorruzione”.
Per il Comitato siamo quasi al “rovesciamento” delle parti. “È una situazione inaccettabile. Ci appelliamo ai Comuni della Provincia, soci e proprietari della società che gestisce l’acqua di tutti i cittadini. Gli strateghi di questi anni, pretendendo deleghe in bianco e dispensando rassicurazioni, hanno infilato solo fallimenti. Fateli scendere dalla giostra, siate protagonisti di una gestione consapevole e trasparente del servizio idrico. È giunto il momento di rispettare l’esito del referendum del 2011 e la volontà di milioni di cittadini”.
PER LARIO RETI, NON SUSSISTE L’INCONFERIBILITA’ – Il Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC) di Lario Reti Holding S.p.A. ha concluso il proprio procedimento avviato a seguito della delibera ANAC n. 1291 del 30/11/2016, accertando che non sussiste l’asserita situazione di inconferibilità dell’incarico di Presidente di Lario Reti Holding S.p.A. al Dott. Lelio Cavallier.
Il documento è visionabile all’indirizzo internet In particolare, dalla approfondita istruttoria svolta dal RPC –in contraddittorio con tutti i soggetti interessati – è emerso che quanto rilevato dall’ANAC non rifletteva in maniera esaustiva la situazione concreta verificatasi al momento della nomina del dott. Cavallier. L’ipotesi di inconferibilità, prevista dall’art. 7, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 39/2013 si poggia su due presupposti necessari: i) sia l’Ente di provenienza che quello di destinazione siano “enti privati in controllo pubblico” e ii) non sia trascorso un certo periodo di tempo minimo (c.d. periodo di raffreddamento) dalla cessazione dell’incarico precedente a quello successivo.
Nel caso di specie, è emerso che, al momento del conferimento dell’incarico di Presidente al Dott. Cavallier (maggio 2016), soltanto Lario Reti Holding S.p.A. (ente di destinazione) poteva essere qualificata come “ente privato in controllo pubblico” (secondo la definizione fornita dallo stesso D.Lgs 39/2013, in quanto sottoposta al controllo pubblico dei Comuni azionisti e esercente, a partire dal 1° gennaio 2016, il servizio idrico integrato), il che esclude la sussistenza della situazione di inconferibilità.
In ogni caso, il periodo di raffreddamento da considerarsi nel caso di specie è pari ad un anno e non a due. In considerazione del fatto che l’RPC è il soggetto al quale la legge e la giurisprudenza attribuiscono in via esclusiva il potere di verificare ed accertare l’esistenza della situazione di inconferibilità e di dichiarare l’eventuale nullità dell’incarico, nonché di esercitare il successivo potere sanzionatorio nei confronti degli autori della nomina, l’emanazione del provvedimento chiude la questione dal punto di vista della legittimità dell’incarico. La Società ha comunque deciso di impugnare la delibera ANAC n. 1291 del 30/11/2016 davanti al Giudice Amministrativo, a tutela del proprio operato, della propria immagine e di quella dei propri soci.
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