Confcommercio Lecco, le nuove misure presenti nel decreto

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“Attenersi in modo scrupoloso alle norme”

Attivitร  di ristorazione e bar chiuse dopo le 18

LECCO – l DPCM dellโ€™8 marzo, contenente misure valide fino al 3 aprile in tutta la regione Lombardia prevede numerose disposizioni che interessano il mondo del commercio, del turismo e dei servizi. Confcommercio Lecco, consapevole della situazione complessa e problematica, invita tutti ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni, in vigore giร  dalla giornata odierna.

Ecco le principali misure previste dal DPCM 8 marzo.

  • Sono consentite le attivitร  di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilitร  del rispetto della distanza di sicurezza ย interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attivitร  in caso di violazione;
  • Sono consentite le attivitร  commerciali diverse da quelle di cui al punto precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalitร  contingentate o comunque ย idonee a evitare assembramenti ย di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle ย caratteristiche ย dei ย locali ย aperti ย al ย pubblico, e ย tali ย da ย garantire ย ai ย frequentatori ย la possibilitร  di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori, con sanzione della sospensione ย dell’attivitร  ย in caso di violazione. In presenza di condizioni ย strutturali ย o ย organizzative che non consentano il rispetto ย della ย distanza ย di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;
  • Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonchรฉ gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, ย il ย gestore dei richiamati ย esercizi deve comunque ย predisporre le condizioni per garantire la possibilitร  del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell’attivitร  in caso di violazione. In ย presenza ย di condizioni strutturali o organizzative ย che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro le richiamate strutture dovranno essere chiuse. La chiusura NON รจ disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore รจ chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro con sanzione della sospensione dell’attivitร  in caso di violazione.