Il farmacista risponde. Cosmetici, lo sapevi che…

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RUBRICA –  Lavarsi i denti la mattina, prepararsi per andare in spiaggia, fare una doccia o truccarsi prima di uscire per un aperitivo con amici: azioni apparentemente slegate tra loro, ma accumunate dall’utilizzo di molti cosmetici.

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Dott. Umberto M. Musazzi

Prodotti di uso comune come un dentifricio, un sapone per mani, un balsamo per i capelli o una crema solare sono cosmetici al pari di prodotti come mascara, rossetti o smalti per unghie e, pertanto, la loro produzione e commercializzazione sono regolamentate dalle stesse leggi.

Il regolamento europeo n. 1223/09 definisce cosmetico “qualsiasi sostanza o miscela destinata ad essere applicata sulle superfici esterne del corpo umano (epidermide, sistema pilifero e capelli, unghie, labbra, organi genitali esterni) oppure sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo esclusivamente o prevalente di pulirli, profumarli, modificarne l’aspetto, proteggerli, mantenerli in buono stato o correggere gli odori corporei”. In base alla loro finalità d’uso, tali prodotti si distinguono da altre categorie merceologiche perché non possono vantare proprietà terapeutiche come i medicinali o perché non sono destinati ad integrare la comune dieta come gli integratori alimentari.

L’Unione Europea è intervenuta più volte per tutelare la salute dei consumatori, regolamentando la produzione e la commercializzazione dei prodotti cosmetici e sviluppando efficaci sistemi di controllo e di sorveglianza, continuamente aggiornati sulla base del progresso scientifico.

Il legislatore ha definito specifiche regole per la scelta delle sostanze che possono essere utilizzate nella preparazione di prodotti cosmetici, per limitare il rischio connesso all’uso di componenti potenzialmente irritanti o pericolosi. Per questo motivo, tutti gli ingredienti utilizzabili nella produzione di cosmetici devono essere identificati attraverso un codice INCI (Nomenclatura Internazionale Ingredienti Cosmetici). La Commissione Europea ha inoltre introdotto, aggiornandoli costantemente, specifici elenchi contenenti le materie prime vietate, i coloranti, i conservanti e i filtri UV permessi.

Per quanto riguarda i test effettuati dalle industrie cosmetiche per verificare la sicurezza dei prodotti, la Comunità Europea è intervenuta vietando l’impiego di sperimentazioni animali e stimolando lo sviluppo di test alternativi che garantiscano gli stessi standards di qualità e sicurezza dell’utilizzo di modelli animali. Questo ha permesso dal 2004 al 2013 di vietare la commercializzazione di prodotti cosmetici testati direttamente o contenenti ingredienti testati su animali.

Gli interventi normativi comunitari, inoltre, hanno portato ad una maggiore armonizzazione delle informazioni riportate sulle confezioni dei prodotti cosmetici commercializzati nell’Unione. Sebbene la confezione di un dentifricio appaia molto diversa da quella di un profumo, le loro etichette riportano esattamente le stesse informazioni. In particolare, oltre a quanto necessario per identificare prodotto e produttore, l’etichetta deve riportare indicazioni relative alle caratteristiche, alla composizione e alla scadenza del prodotto.

I componenti del cosmetico devono essere riportati con nomenclatura INCI in ordine decrescente in base alla loro concentrazione al momento della preparazione. Fanno eccezione a questa regola gli ingredienti presenti in concentrazioni inferiori al 1%, che possono essere indicati in ordine sparso al termine della composizione. In aggiunta, la normativa prevede che, per determinate categorie di ingredienti, siano riportate denominazioni specifiche. In particolare, “parfum” viene utilizzato per indicare gli ingredienti odoranti, “aroma” per le sostanza aromatizzanti, mentre la dicitura “nano” è utilizzata per indicare i nanomateriali, ossia quegli ingredienti contenenti particelle di dimensione inferiore ai 100 nm.

La “scadenza” di un prodotto cosmetico può essere indicata in due modi. Se il prodotto ha una scadenza inferiore ai trenta mesi, è riportata sulla confezione una data di durata minima (mese ed anno) insieme ad un simbolo a forma di clessidra. Se invece la scadenza è superiore ai trenta mesi, sulla confezione è riportato il simbolo di un barattolo aperto, indicante il periodo post-apertura, ossia i mesi per i quali il prodotto può essere usato dal consumatore un volta aperto, senza avere effetti nocivi.

Per maggiori informazioni, vi invito a consultare il sito: http://www.abc-cosmetici.it/

Dott. Umberto M. Musazzi

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