E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n.201 (Decreto Salva Italia) nel quale è contenuta, all’art.4, la proroga degli incentivi fiscali del 55% legati agli interventi di efficienza energetica sino al 31 dicembre 2012.
Il meccanismo degli incentivi fiscali è stato introdotto con la finanziaria 2007 ed il suo fine è quello di agevolare gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, attraverso una detrazione di imposta.
Il beneficio consiste nella detrazione del 55% delle spese sostenute da detrarsi in 10 anni e sino all’ammontare dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.
Riteniamo però opportuno ricordare che una detrazione fiscale è diversa da una deducibilità: la prima ha valore direttamente sull’imposta, la seconda sul reddito imponibile.
Se la detrazione equivale ad un reale risparmio monetario è anche vero che coloro che ne usufruiscono debbono avere un imponibile superiore al valore della quota “recuperabile” altrimenti parte di tale importo andrebbe perso.
Crediamo quindi importante, nella valutazione di tale strumento ed al fine di evitare di trasformarlo in uno “specchietto per allodole” che tale ultima considerazione vada tenuta presente in fase valutativa.
La detrazione spetta a tutti i contribuenti, siano persone fisiche o giuridiche, a determinate condizioni e per specifici interventi.
L’immobile sul quale si effettuano gli interventi deve esistere, essere accatastato e dotato di impianto di riscaldamento.
Per fare un esempio concreto: se eseguo un recupero sottotetto ed al contempo provvedo alla coibentazione delle pareti esterne ed alla sostituzione dei serramenti dell’intero immobile, la detrazione mi verrà riconosciuta solo sui costi riguardanti la parte esistente dell’edificio e non su quelli relativi al nuovo sottotetto.
GLI INTERVENTI AMMESSI ALLA DETRAZIONE
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI ESISTENTI ossia la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento dell’intero immobile (non quindi della singola unità abitativa)
INTERVENTI SUGLI INVOLUCRI EDIZILI ossia il miglioramento delle prestazioni termiche delle unità abitative tramite la sostituzione di serramenti e la coibentazione di strutture verticali ed orizzontali
L’INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI per la produzione di acqua calda sanitaria e l’integrazione al riscaldamento
La SOSTITUZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ossia sostituzione totale o parziale degli attuali impianti con caldaie a condensazione, pompe di calore ed impianti geotermici.
Per ognuno di questi interventi è stabilito un limite di spesa ammissibile e le caratteristiche tecniche e di rendimento da rispettarsi.
Senza volerci dilungare qui con dettagli e norme di riferimento vi rimandiamo al Guida dell’Agenzia delle Entrate redatta lo scorso Luglio e relativa proprio alle detrazioni fiscali conseguenti agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici.
Segnaliamo che nelle spese detraibili sono inclusi non solo i materiali, ma tutte le prestazioni professionali necessarie al compimento dell’opera. ( Per leggere bene la tabella qui sotto cliccarci sopra due volte)
L‘IVA per gli interventi di efficientamento energetico di unità residenziali è intesa agevolata al 10% (salvo prossime modifiche) ed anch’essa detraibile nel caso di soggetto per il quale essa sia un costo, come per le persone fisiche, mentre non lo è in caso di persona giuridica.
Anche il discorso dell’IVA meriterebbe alcuni dettagli, ma vi rimandiamo come sopra alla Guida dell’Agenzia delle Entrate per eventuali approfondimenti.
Come sempre, chiudiamo la nostra chiaccherata con una simulazione.
Le vostre domande e osservazioni potere rivolgercele all’indirizzo email: info@gruppoprogettazione.it, ritroverete le risposte qui in questa rubrica.
Testi e immagini a cura di Gruppo Progettazione, soluzioni energetiche, piazza IV Novembre – 16, 23826 Mandello del Lario, website: www.gruppoprogettazione.it
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