SONDRIO – “Era già così in passato, ma adesso la Delibera di Regione Lombardia del 17 ottobre 2017 spazza via ogni possibile dubbio. Il decreto stabilisce che su tutto il territorio lombardo, comprese le aree dei Parchi, su tutti i percorsi Escursionistici della regione, classificati “E” (Escursionistici) ed “EE” (Escursionisti Esperti) possono accompagnare a titolo professionale solo gli Accompagnatori di media Montagna, le Guide alpine e gli Aspiranti Guida, mentre sui percorsi Turistici, classificati “T” non vi è riserva fino a quota 600 metri, limite oltre il quale anche i sentieri Turistici rientrano nell’area di competenza esclusiva. Pertanto tutte le altre tipologie di “Guide”, comprese le numerose Guide Ambientali escursionistiche, su questi territori risultano abusive. Il Collegio regionale Guide alpine Lombardia promette la massima vigilanza e provvedimenti sistematici contro l’abuso di professione.
La recente delibera lombarda completa quanto stabilito dalla legge nazionale n.6 del 1989, che regola la professione di Guida alpina, dell’Accompagnatore di media Montagna e della Guida Vulcanologica, che riserva loro l’accompagnamento. Mancava alla legge nazionale, infatti, un tassello operativo per renderla chiara al di là di ogni possibile dubbio, vale a dire la suddivisione del territorio regionale in aree di competenza, al fine di indicare con chiarezza quelle riservate all’attività di Accompagnatore di media Montagna. Da qui, nel febbraio 2017, l’interrogazione del Collegio regionale posta al competente organo di Regione Lombardia per far luce su questo punto, anche in ragione della presenza sul territorio di altre tipologie di “Guide” come le Guide Ambientali escursionistiche: veniva richiesta una definizione delle aree di competenza che non si prestasse ad interpretazioni, a zone grigie, dove di fatto l’abuso di professione era più fiorente.
‘La Guida ambientale escursionista – si legge nella risposta ufficiale di Regione Lombardia (allegato A) – può svolgere liberamente la propria attività salvo che la stessa non si sovrapponga a quella di altri operatori e in particolare, all’attività dell’Accompagnatore di media Montagna, che Regione Lombardia ha espressamente riconosciuto e disciplinato nella citata l.r. 26/2014, avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 22 della l. 6/1989. [..] L’eventuale svolgimento in montagna delle suddette attività, in assenza della prescritta abilitazione, è sanzionabile quale esercizio abusivo della professione, ai sensi dell’articolo 15 comma 3 lettere a) e b), della l.r. 26/2014’. Abusivismo perseguibile penalmente e multabile in Lombardia fino a 3000 euro.
Il discorso è valido in generale per tutte le tipologie di ‘Guide’ che facciano attività di accompagnamento escursionistico come servizio professionale, ‘riservate per legge, dell’Accompagnatore di media Montagna’.
A febbraio scorso Regione Lombardia ha poi divulgato la Legge regionale sulla sentieristica che deputa all’ERSAF la tenuta del Catasto regionale e a CAI e Guide alpine la responsabilità sulla classificazione. Le definizioni escursionistiche e le scale di difficoltà sono quelle del CAI, recepite dal Regolamento della legge regionale sui sentieri. Ad ottobre infine Regione Lombardia è giunta alla deliberazione della Giunta regionale (allegato B) con la quale ‘sono definite le zone in cui si svolgono le attività di accompagnamento. Costituiscono aree di attività specifica dell’esercizio della professione dell’Accompagnatore di media Montagna le aree e terreni situati al di sopra dei 600 metri di altitudine sul livello del mare; gli itinerari e percorsi situati al di sotto della quota altimetrica di 600 metri, classificati con indici di difficoltà E (Sentiero escursionistico) ed EE (Sentiero per escursionisti esperti) secondo la segnaletica elaborata dal Club Alpino Italiano (CAI) per la gestione della rete sentieristica’.
Questo su tutto il territorio regionale, comprese naturalmente le aree dei Parchi. Su terreno innevato invece, attualmente rimane in vigore la riserva a Guide alpine ed Aspiranti Guida, mentre tutti gli altri non possono esercitare.
Naturalmente la legge non intacca l’attività amatoriale, quella di gruppi di amici o gli escursionisti solitari. La legge non riguarda tutto ciò che non è professionale. Fa chiarezza invece su chi accompagna in montagna per professione a tutela dell’utente, che avrà così la garanzia di mettersi nelle mani di persone istruite, formate e accreditate da corsi ed esami derivati da piattaforme internazionali, garantite dal Collegio delle Guide alpine. Perché come sempre, i rischi in ambiente non si possono mai eliminare, ma con le giuste competenze si possono drasticamente ridurre. A questo serve una formazione rigorosa garantita dall’ordine professionale.
‘Le Guide alpine della Lombardia accolgono con piacere l’azione di Regione Lombardia che giunge a togliere ogni dubbio – dice Fabrizio Pina, presidente del Collegio regionale lombardo -. Sempre più frequentemente capita di imbattersi in figure che a vario titolo accompagnano in montagna senza le necessarie competenze e abilitazioni. Il Collegio Guide alpine Lombardia vigilerà con il massimo rigore su ogni abuso di professione che sarà debitamente denunciato’ “.
Ufficio Stampa Guide Alpine Lombardia