L’obbligo di certificazione verde anti Covid per tutti i lavoratori
La decisione del Governo resa ufficiale dal decreto del Consiglio dei Ministri
ROMA / LECCO โ Per lavorare in Italia bisognerร disporre del Green Pass: la misura, varata dal Governo, entrerร in vigore dal 15 ottobre e durerร almeno fino al 31 dicembre, al termine dello stato di emergenza, e riguarderร tutti i lavoratori, sia del comparto pubblico che del privato, compresi i liberi professionisti.
Dopo il confronto con le Regioni, si รจ riunito nel pomeriggio il Consiglio dei ministri, al termine dl quale il provvedimento รจ stato presentato in una conferenza stampa dai ministri Speranza, Brunetta, Orlando e Gelmini.
L’obbligo di certificazione verde viene dunque estesa a 23 milioni di lavoratori: โรจ tutto il capitale umano del Paese, che in gran parte รจ giร vaccinatoโ ha spiegato il ministro Brunetta. L’obiettivo, ha sottolineato Roberto Speranza, โrendere i posti di lavori piรน sicuriโ e spingere la campagna vaccinale.
Il Green Pass obbligatorio non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
Nel lavoro pubblico
I datori di lavoro definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalitร operative per lโorganizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dellโaccesso ai luoghi di lavoro e individuano con atto formale i soggetti incaricati dellโaccertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi
Il personale, nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dellโaccesso al luogo di lavoro, รจ considerato assente ingiustificato e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro รจ sospeso fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque non oltre il 31 dicembre 2021, e, in ogni caso, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Nei casi di assenza ingiustificata e di sospensione non sono dovuti la retribuzione nรฉ altro compenso o emolumento, comunque denominato. La sospensione รจ disposta dal datore di lavoro o dal soggetto da lui delegato.
Nel lavoro privato
I datori di lavoro definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalitร operative per lโorganizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dellโaccesso ai luoghi di lavoro e individuano con atto formale i soggetti incaricati dellโaccertamento delle violazioni degli obblighi.
I lavoratori, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dellโaccesso al luogo di lavoro, sono sospesi dalla prestazione lavorativa, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, e, in ogni caso, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione nรฉ altro compenso o emolumento, comunque denominato. La sospensione รจ comunicata immediatamente al lavoratore interessato ed รจ efficace fino alla presentazione della certificazione verde COVID-19 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza.
Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di mancata presentazione della certificazione, il datore di lavoro puรฒ sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, e non oltre il termine del 31 dicembre 2021.
Tamponi a prezzi calmierati
Il decreto prevede inoltre che le farmacie effettuino tamponi a prezzi calmierati fino al 31 dicembre. Le tariffe dovranno essere di 15 euro per adulto e 8 euro per i minorenni.
In caso di inosservanza della disposizione, si applica nei confronti della farmacia la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1000 a euro 10.000 e il Prefetto territorialmente competente, tenendo conto delle esigenze della continuitร del servizio di assistenza farmaceutica, puรฒ disporre la chiusura dellโattivitร per una durata non superiore a cinque giorni.