L’Avvocato in un click. Condominio: il distacco dal riscaldamento centralizzato

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RUBRICA – L’art. 1118 c.c. al comma 4, come novellato dalla Legge n° 220/2012 e come già ammesso dal precedente indirizzo giurisprudenziale, ammette la possibilità del distacco da parte del singolo condomino dal riscaldamento o raffrescamento centralizzato a determinate condizioni: in primo luogo il distacco non deve arrecare notevoli squilibri di funzionamento o comportare aggravi di spesa per gli altri condomini.

La prova di tali circostanze non può che essere data tramite documentazione tecnica (perizia redatta da termotecnico abilitato), fornita all’amministratore a cure e spese del condomino che intende rinunciare all’utilizzo del riscaldamento centralizzato.

Al fine di procedere con l’effettivo distacco, a mio avviso non è necessaria una delibera ad hoc da parte dell’assemblea condominiale; resta il fatto che di sovente l’amministratore, notiziato di tale intenzione da parte del condomino che intende abbandonare l’uso dell’impianto centralizzato, diligentemente convoca un’assemblea per relazionare sul caso. Giova sottolineare che l’assemblea non può ostare al distacco in presenza dei presupposti di legge, ma può solo prenderne atto.

Ma vi è di più: l’eventuale delibera che vietasse il distacco in modo illegittimo risulterebbe nulla per violazione del diritto individuale del condomino richiedente. Nel caso in cui il Condominio ritenesse non sussistere le condizioni di legge predette, prova alla mano ovvero attraverso relazioni tecniche, la questione non potrebbe che essere rimessa al Giudice, previo esperimento preventivo della fase di mediazione obbligatoria, che non potrà che decidere sulla scorta del parre di un consulente tecnico d’ufficio.
Il condomino una volta distaccatosi resta, comunque, tenuto a concorrere al pagamento delle spese straordinarie e di conservazione e\o messa a norma dell’impianto centralizzato, mentre va tenuto esente dalle spese di consumo. Anche in tema di ripartizione delle spese a carico del condomino distaccato, l’eventuale delibera assembleare che determinasse una ripartizione delle stesse anche a carico di detto condomino meriterebbe di essere ritenuta nulla.

Oggi con l’introduzione della termoregolazione separata che permette di addebitare ad ogni condomino gli effettivi consumi per il riscaldamento, la fattispecie del distacco andrà con tutta probabilità a perdere di interesse, ma resta un tema molto dibattuto anche dopo il riconoscimento ottenuto con l’art. 1118 comma 4 cit.
Si veda ad esempio la sentenza n° 22285 del 03/11/2016 con cui la Suprema Corte ha precisato le condizioni a cui il condomino può procedere con il distacco, indicando che chi vi procede con autonoma determinazione potrebbe essere tenuto al ripristino dello status quo ante dei luoghi nel caso in cui agli effetti si evidenziassero successivamente aggravi di spesa per gli altri condomini.
Non vi è chi non veda che a questa stregua le diatribe sul punto continueranno ad aumentare.

Avv. Daniela Ghisalberti
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