L’Agenzia di Tutela della Salute della Brianza fornisce le istruzioni derivanti dalle disposizioni di cui all’art. 6 della L. R. n. 20/2025 del 31/12/2025
LECCO – L’Agenzia di Tutela della Salute della Brianza informa i cittadini che hanno ricevuto un accertamento (verbale sanzionatorio / ordinanza ingiunzione) a seguito di ticket non pagati per prestazioni specialistiche ambulatoriali e farmaceutiche fruite indebitamente senza il possesso dei requisiti previsti per le esenzioni E01 – E02 – E03 – E04 – E05 – E12 – E 14 – E15 che, in applicazione dell’articolo 6 della Legge Regionale n. 20 del 31 Dicembre 2025, sono previste alcune agevolazioni come sotto indicato.
Verbale di accertamento e contestazione
Verbale di accertamento e contestazione (si riceve dopo l’accertamento dell’indebita percezione di prestazioni in regime di esenzione reddituale non avendone titolo): coloro che hanno ricevuto un verbale di accertamento entro il 31/12/2025, per indebita fruizione dell’esenzione dal pagamento del ticket sanitario relativi all’anno 2020: potranno beneficiare del pagamento del ticket, delle maggiorazioni per interessi legali maturati e delle spese del procedimento, con esonero del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 316-ter, secondo comma del codice penale entro il termine del 31 Dicembre 2026. Decorso inutilmente il termine del 31 dicembre 2026, l’ATS Brianza procederà alla notifica dell’ordinanza-ingiunzione e, se necessario, agli atti finalizzati al recupero coattivo dei Ticket sanitari (sistema TS).
N.B.: I cittadini possono richiedere, anche telefonicamente, l’emissione di un nuovo bollettino PagoPA rispetto a quello allegato al verbale con la decurtazione dell’importo relativo alla sanzione.
Per maggiori informazione è possibile contattare l’Ufficio Esenzioni al numero 0341 482512 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 oppure inviare una e-mail all’indirizzo mail: esenzioni@ats-brianza.it
Ordinanza di ingiunzione
Ordinanza di ingiunzione (si riceve a seguito del mancato pagamento di quanto contestato con verbale di accertamento) per tutti coloro che hanno ricevuto l’ordinanza di ingiunzione, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31/12/2025 il termine ultimo per procedere al pagamento è differito al 31 Dicembre 2026. Decorso inutilmente il termine del 31 dicembre 2026, l’Ats Brianza procederà agli atti finalizzati al recupero coattivo degli importi di cui alle ordinanze di ingiunzione notificate.
Per maggiori informazione è possibile contattare la S.C. Affari Generali e Legali mediante il seguente indirizzo mail: affari.generali.legali@ats-brianza.it

RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL
































